Cassazione Civile, Ordinanza n. 20715/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001 contro il decreto che aveva rigettato la loro domanda di equa riparazione per la durata di oltre otto anni di un procedimento penale a loro carico. Il giudice dell'opposizione aveva ritenuto: per una ricorrente, l'inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 4 L. 89/2001, essendosi il processo concluso con passaggio in giudicato già nel marzo 2019 mentre la domanda era stata presentata solo nel settembre 2021; per l'altro ricorrente, il rigetto per mancata prova del pregiudizio, in presenza della presunzione di insussistenza del danno prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001 nel caso di definizione del processo penale con prescrizione. Con il primo motivo di cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001 e degli artt. 324, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la presunzione di assenza di danno non potesse operare perché la prescrizione non sarebbe dipesa da sue condotte dilatorie e perché vi sarebbe giudicato sulla mancanza di tali condotte, già accertata in sede penale. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse condannato le parti al pagamento di una somma nonostante la contumacia del Ministero; la Corte di cassazione ha chiarito che non si trattava di spese di lite, bensì della sanzione ex art. 5-quater L. 89/2001, applicabile a prescindere dalla costituzione dell'intimato in caso di manifesta infondatezza della domanda.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha affermato che, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015, nelle ipotesi di equa riparazione per procedimento penale concluso con prescrizione si applica la presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001: la durata irragionevole del processo si considera presuntivamente compensata dall'intervenuta prescrizione, salvo prova contraria del pregiudizio. Tale disciplina incide solo sulla formazione e valutazione della prova e sul riparto dell'onere probatorio, non sui presupposti sostanziali del diritto. La mancanza di condotte dilatorie non esclude l'operatività della presunzione, così come non rileva che la prescrizione sia maturata prima del decreto di citazione a giudizio. Quanto al secondo motivo, la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attinente alla decisione impugnata: la Corte d'appello non aveva posto a carico dei ricorrenti le spese ex art. 91 c.p.c., ma aveva applicato la sanzione processuale ex art. 5-quater L. 89/2001, misura che non richiede la costituzione della controparte. Non è stata disposta pronuncia sulle spese di legittimità per mancata difesa del Ministero.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 89/2001
norma che consente l'opposizione avverso il decreto sulla domanda di equa riparazione
art. 4 L. 89/2001
termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione
art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. 89/2001
nelle ipotesi di procedimento penale definito con prescrizione del reato, il pregiudizio da irragionevole durata si presume insussistente salvo prova contraria dell'imputato
art. 1, comma 777, lett. d), L. 208/2015
ha modificato la disciplina previgente, sostituendo la regola sul mancato indennizzo in caso di prescrizione connessa a condotte dilatorie con la nuova presunzione di cui al comma 2-sexies
art. 2, comma 2-quinquies, lett. d), L. 89/2001
disciplina previgente che escludeva l'indennizzo quando l'estinzione del reato per prescrizione fosse connessa a condotte dilatorie della parte
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato sulla mancanza di condotte dilatorie
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 157 c.p.
richiamato per affermare che l'imputato può rinunciare alla prescrizione e interloquire sulla causa estintiva
art. 91 c.p.c.
richiamato in ricorso, ma ritenuto inconferente perché la Corte d'appello non aveva liquidato spese di lite
art. 5-quater, comma 1, L. 89/2001
sanzione processuale applicabile in caso di manifesta infondatezza della domanda, indipendentemente dalla costituzione dell'intimato
art. 2 Cost.
richiamato nel ragionamento sulla compatibilità costituzionale di misure deterrenti contro l'abuso del processo
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento penale concluso con prescrizione, per i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della riforma del 2015 opera una presunzione legale di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria dell'interessato.
- La disciplina introdotta dall'art. 2, comma 2-sexies, L. 89/2001 non modifica i presupposti sostanziali del diritto all'indennizzo, ma incide sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione del pregiudizio.
- La presunzione di assenza di danno per intervenuta prescrizione opera anche se la prescrizione non sia stata determinata da condotte dilatorie dell'imputato e anche se sia maturata prima del decreto di citazione a giudizio.
- La sanzione processuale prevista dalla L. 89/2001 per la manifesta infondatezza della domanda è distinta dalle spese di lite ex art. 91 c.p.c. e può essere applicata anche in difetto di costituzione dell'amministrazione intimata.
- Misure deterrenti contro l'uso distorto o incauto dell'istanza indennitaria sono compatibili con l'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto mirano a limitare l'abuso del processo e l'aggravio ingiustificato della funzione giurisdizionale.
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