Cassazione Penale, Sentenza n. 26254/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma del Giudice di pace ritenendo (1) carente la motivazione e illegittimo il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 507 c.p.p., richiesta per assumere le deposizioni di due testi (Ernesto Marra e Maria Bove) a fondamento di un alibi; (2) incompetenza per materia del giudice di pace perché il fatto sarebbe più correttamente configurabile come violenza privata (art. 610 c.p.) e non minaccia (art. 612 c.p.); (3) carenza motivazionale sul rigetto dei motivi di appello e omissione di valutazione sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato (confermando che, sulla ricostruzione fattuale del Tribunale, la condotta integrava minaccia anche senza parole, e pertanto la competenza del Giudice di pace era corretta). Ha invece accolto i primi e terzi motivi: ha censurato la motivazione della sentenza di appello per avere rigettato la richiesta di rinnovazione probatoria come "generica" senza spiegare perché le indicazioni specifiche fornite (nomi, indirizzi, circostanze e rilevanza per l'alibi) non fossero decisive; ha altresì rilevato che il Tribunale non ha risposto alle censure di appello né ha adeguatamente motivato sulla quantificazione della pena. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 612 cod. pen. (minaccia)
Il reato di minaccia può essere integrato anche da condotte non verbali idonee a ingenerare timore e a turbare la libertà psichica della vittima; applicata per qualificare il sorpasso intimidatorio.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Contestata dal ricorrente come possibile diversa qualificazione; la Corte ha ritenuto che, sulla base della ricostruzione fattuale, mancasse l'elemento volto a costringere la vittima e quindi la fattispecie non fosse integrata.
art. 507 cod. proc. pen. (poteri istruttori d'ufficio nel dibattimento)
Richiesta di escutere testi in rinnovazione dell'istruttoria: il rifiuto di esercitare i poteri d'ufficio o di ammettere la prova richiede motivazione specifica; la mancata motivazione integra vizio di legge.
art. 603 cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali richiamate in contestazione del procedimento istruttorio; la decisione ha valutato la correttezza delle procedure istruttorie svolte.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (motivi di ricorso in Cassazione)
Il ricorrente ha impugnato per vizio di motivazione e violazione di legge relative all'esercizio dei poteri istruttori e alla carenza motivazionale della sentenza di appello.
art. 39-bis d.lgs. n. 74/2000
La Corte ha osservato che la censura basata sulla presunta contraddittorietà o illogicità della motivazione, così come proposta dal ricorrente su taluni punti, era inammissibile in quanto attinente al merito e non rientrante nei vizi deducibili ai sensi della norma richiamata.
art. 125 cod. proc. pen. (obbligo di motivazione)
Richiesto rispetto stringente: la sentenza d'appello non può limitarsi a riferirsi passivamente alle valutazioni del primo grado quando l'appellante ha sollevato censure specifiche; la mancanza di risposta costituisce vizio di motivazione e causa di annullamento.
art. 111 Cost. (garanzia del diritto di difesa e motivazione)
Riferimento costituzionale all'obbligo del giudice di motivare le decisioni: la Corte ha richiamato l'esigenza di motivazione effettiva sancita dalla Costituzione.
art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)
Il Tribunale d'appello non ha fornito risposta alle censure relative alla congruità della pena né ha richiamato i criteri previsti dall'art. 133; la mancata valutazione è stata ritenuta carenza motivazionale.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve rispondere puntualmente alle censure specifiche sollevate in appello: la mera riproduzione o adesione apodittica alla decisione del primo grado costituisce vizio di motivazione e può determinare annullamento.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 507 c.p.p.) richiede dal giudice un esame motivato; se la difesa indica persone, indirizzi e rilevanza della prova (alibi), il rigetto come "generico" senza spiegazioni può costituire illegittimità.
- La qualificazione giuridica del fatto (es.: minaccia ex art. 612 vs violenza privata ex art. 610) dipende dalla ricostruzione del dolo e del fine della condotta: se l'azione era idonea a intimidire senza voler costringere, può integrare la minaccia anche in assenza di parole.
- Le censures di fatto o di merito (contraddittorietà della motivazione, valutazione delle prove) possono essere in parte inammissibili in Cassazione se presentate come mera rivalutazione probatoria; occorre fondarle su vizi di legge riconosciuti.
- Il giudice deve motivare anche sulla determinazione della pena richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.; l'omissione di una motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio è rilevabile in Cassazione.
- Se la Corte di Cassazione annulla per carenza motivazionale e rinvia, il nuovo esame deve affrontare e motivare espressamente i punti indicati dalla Corte (ammissione o rigetto delle prove, valutazione dell'alibi, congruità della pena).
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