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Sentenza

Sentenza n. 2314/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza su un’istanza di terzo condono edilizio, con contestuale ordine di rimessione in pristino

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato un’istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, riguardante il mutamento di destinazione d’uso senza opere di alcuni locali seminterrati, originariamente assentiti come cantina e arredati per uso abitativo, nonché la realizzazione di un vano tecnologico di circa 14-15 mq. L’immobile era situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico indiretto, imposto anteriormente alle opere. Il ricorso deduceva: 1) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e violazione delle garanzie partecipative, anche in ragione del carattere sostanzialmente decisorio e vincolante del parere e dell’ordine di ripristino; 2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione, contraddittorietà e illogicità, poiché il parere avrebbe richiamato la circolare regionale n. 2/2022 senza specificare le opere ostative, le ragioni della non assentibilità e il grave danno paesaggistico, estendendo il diniego anche al mutamento di destinazione d’uso senza opere; 3) eccesso di potere, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione della disciplina sul terzo condono, della l.r. n. 15/2004 e della circolare n. 2/2022, sostenendo che il mutamento d’uso senza opere fosse privo di incidenza urbanistica e paesaggistica e che il vano tecnologico rientrasse nella manutenzione straordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto in parte. Quanto al vano tecnologico, ha ritenuto legittimo il parere negativo: la realizzazione del manufatto comportava un aumento di superficie di quasi 15 mq ed era stata correttamente ricondotta alla tipologia 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, relativa a opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici. In base all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, come applicabile in Sicilia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono in area vincolata è ammissibile solo per opere minori, senza aumento di superficie o volume, realizzate prima del vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La realizzazione di nuove superfici o volumetrie è quindi insuscettibile di condono anche in presenza di vincolo relativo. In mancanza delle condizioni legali, il potere della Soprintendenza è vincolato e non occorre una specifica ulteriore motivazione sulla concreta compatibilità paesaggistica o sull’affidamento del privato. Il motivo procedimentale è stato respinto, poiché, per la parte relativa al vano tecnologico, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990 rende non annullabile l’atto vincolato quando sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Quanto al mutamento di destinazione d’uso senza opere, il TAR ha invece ritenuto illegittima l’estensione del parere negativo. Trattandosi di opere esclusivamente interne, non visibili dall’esterno e prima facie inidonee a incidere sui valori paesaggistici, l’amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni della loro rilevanza paesaggistica e svolgere una specifica istruttoria. Il parere è stato quindi annullato limitatamente a tale parte, con conferma per il resto. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell’esito parzialmente favorevole e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: [...] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Nel terzo condono, l’anteriorità del vincolo paesaggistico è ostativa anche quando il vincolo sia relativo. Sono condonabili soltanto opere minori, senza aumento di superficie o volume, anteriori al vincolo, conformi agli strumenti urbanistici e assistite dal parere favorevole dell’autorità competente.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in l. 24 novembre 2003, n. 326

    La disposizione preclude il condono per opere realizzate in area vincolata anteriormente alla loro esecuzione quando siano prive o difformi dal titolo edilizio e non conformi alla disciplina urbanistica; la preclusione opera, in particolare, per nuove superfici e volumetrie.

  • art. 24 l.r. Siciliana n. 15/2004

    Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il rinvio regionale recepisce integralmente la disciplina nazionale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanatoria nelle aree vincolate.

  • art. 1, comma 1, l.r. Siciliana n. 19/2021

    La disposizione, che ampliava l’ambito del condono siciliano alle opere in aree con vincoli non comportanti inedificabilità assoluta, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022.

  • art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il riferimento alla manutenzione straordinaria riguarda le opere minori astrattamente condonabili nel terzo condono, purché ricorrano anche tutte le ulteriori condizioni previste dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il parere paesaggistico deve motivare le ragioni del diniego quando questo venga esteso a opere interne, non immediatamente percepibili e non evidentemente lesive dei valori paesaggistici.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento dell’atto vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento amministrativo non è annullabile [...] qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il primo periodo si applica agli atti vincolati e consente di dequotare la violazione di norme formali o procedimentali. Il terzo periodo, relativo alla violazione dell’art. 10-bis, è stato ritenuto riferibile ai provvedimenti discrezionali e non impedisce l’applicazione del primo periodo agli atti vincolati.

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alle garanzie procedimentali del procedimento paesaggistico, ma la censura è stata ritenuta recessiva per la parte dell’atto avente contenuto vincolato.

  • art. 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.

    La disciplina del primo condono è stata posta a confronto con quella più rigorosa del terzo condono, che non richiede che il vincolo comporti inedificabilità assoluta.

  • art. 32 l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

    Il parere favorevole dell’autorità preposta costituisce una delle condizioni per la sanatoria delle opere vincolate, quando l’opera sia comunque astrattamente condonabile.

  • art. 1, comma 1, e art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Richiamati in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale, principale e consequenziale, della l.r. Siciliana n. 19/2021.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico anteriormente alla loro esecuzione sono sanabili solo congiuntamente quando siano conformi agli strumenti urbanistici, rientrino tra le opere minori e non comportino aumento di superficie o volumetria, oltre alla necessità del parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
  • In Sicilia, l’art. 24 l.r. n. 15/2004 recepisce integralmente i limiti sostanziali dell’art. 32 d.l. n. 269/2003; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, il terzo condono non è ammesso neppure in presenza di vincoli paesaggistici relativi, e non soltanto assoluti.
  • La realizzazione di nuove superfici o volumetrie in area sottoposta a vincolo paesaggistico esclude la condonabilità dell’opera in modo automatico, rendendo vincolata la determinazione dell’autorità preposta e non necessaria una valutazione ulteriore della concreta compatibilità paesaggistica.
  • Quando l’istanza di condono comprende opere esclusivamente interne, non visibili dall’esterno e prima facie prive di incidenza sui valori paesaggistici, la Soprintendenza non può estendere automaticamente il diniego all’intero intervento, ma deve motivare e istruire specificamente la rilevanza paesaggistica di tali opere.
  • La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità di un provvedimento vincolato se è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; tale regola è applicabile anche quando il vizio dedotto riguardi l’art. 10-bis l. n. 241/1990, mentre la disciplina del terzo periodo dell’art. 21-octies, comma 2, è riferita ai provvedimenti discrezionali.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaVizi formali non invalidanti

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