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Sentenza

Sentenza del 28/07/2020 n. 16143 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva il rimborso dell'addizionale sull'energia elettrica per l'anno 2011 (Euro 54.485,66), ritenendo che il credito risultante dai conguagli dichiarativi dovesse essere soggetto al termine ordinario di prescrizione (in analogia con IVA/IRPEF) e non al termine biennale di decadenza previsto dall'art.14, comma 2 del TUA (D.Lgs. 504/1995). Sosteneva che le somme pagate in acconto e poi risultate a credito fossero "crediti da dichiarazione" e che l'Amministrazione sarebbe stata in condizione di conoscerli senza che il contribuente dovesse presentare un'istanza soggetta a decadenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina specifica delle accise (TUA), secondo la quale i versamenti in acconto costituiscono modalità frazionata di pagamento di un unico debito e diventano "pagamento indebito" solo alla chiusura del rapporto tributario, quando il conguaglio finale evidenzia il credito. Ne consegue che il termine biennale di decadenza dell'art.14, comma 2 TUA per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dal momento della presentazione dell'ultima dichiarazione di consumo (data in cui si chiude il rapporto) e non dalla singola rata di acconto. Nel caso specifico la dichiarazione finale era del 9/3/2012 mentre l'istanza di rimborso fu presentata il 31/3/2014, quindi oltre il termine biennale e pertanto tardiva. Spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 14, comma 2

    "il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento" (nella formulazione anteriore alla modifica e, dopo la modifica 2016, anche dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato)

    La Corte ha applicato la disciplina di decadenza alle accise: il termine biennale opera per i rimborsi e, per i crediti risultanti da dichiarazione finale, decorre dalla data in cui il diritto può essere esercitato (momento di chiusura del rapporto e presentazione dell'ultima dichiarazione).

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 26, comma 8

    "Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto... con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo"

    Le rate mensili sono modalità frazionata di pagamento di un unico debito; gli acconti versati non costituiscono crediti autonomi reclamabili singolarmente prima della chiusura del rapporto.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (TUA), articolo 56, comma 1

    riferimento alla possibilità di detrazione dai successivi versamenti di acconto

    Il meccanismo ordinario per recuperare eventuali versamenti in eccesso è la detrazione dai successivi acconti; l'istanza di rimborso è alternativa ed è soggetta al termine di decadenza.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 2

    "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Norma generale sulla restituzione utilizzata a confronto: per le accise la disciplina è specifica e prevalente; la decorrenza può essere collegata al verificarsi del presupposto per la restituzione (chiusura del rapporto).

  • Decreto Legge n. 193 del 2016, art. 4-ter (conv. L. n. 225/2016)

    modifica dell'art. 14 TUA introducendo la decorrenza anche dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato

    Normativa nazionale che armonizza la disciplina delle restituzioni alla giurisprudenza comunitaria, facendo coincidere la decorrenza del termine anche con il momento in cui il diritto al rimborso diventa esercitabile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36-bis

    disciplina della liquidazione delle dichiarazioni per imposte dirette

    Citata in contrapposizione: per IVA/IRPEF la dichiarazione può comportare effetti di 'consolidamento' del credito se l'Amministrazione non esercita poteri di controllo entro termini specifici; ciò non si applica automaticamente alle accise.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, articolo 38

    termine di decadenza per l'istanza di rimborso in materia di ritenute/tributi

    Richiamato per confronto con la disciplina delle imposte sui redditi; la Corte ha ribadito la specificità della disciplina sulle accise rispetto a tali norme.

Massime di principio

  • Per le accise (energia elettrica, gas, ecc.) i versamenti in acconto sono modalità frazionata di un unico debito: un credito emerge solo alla chiusura del rapporto (dichiarazione finale) e il termine biennale di decadenza per il rimborso decorre da quel momento.
  • Il contribuente può recuperare gli importi versati in eccesso mediante detrazione dai successivi acconti durante il rapporto; l'istanza di rimborso è alternativa e soggetta a decadenza se non esercitata nei termini.
  • La disciplina delle accise è specifica e non si interpreta automaticamente alla stregua di quella dell'IVA o delle imposte sui redditi: la semplice esposizione di un credito in dichiarazione non vale, per le accise, a consolidare il diritto al rimborso salvo che non sia prevista diversa procedura normativa.
  • Dal punto di vista pratico, per situazioni analoghe è essenziale: (a) verificare la data della dichiarazione finale/chiusura del rapporto; (b) esercitare l'opzione tra detrazione in compensazione e istanza di rimborso entro il biennio; (c) conservare tutta la documentazione attestante la data di presentazione delle dichiarazioni e dei conguagli.
  • Le modifiche legislative (D.L. 193/2016, art.4-ter) e la giurisprudenza europea tendono ad allineare la decorrenza dei termini al momento in cui il diritto può effettivamente essere esercitato, ma resta fondamentale applicare la disciplina specifica prevista per le accise.

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