Cassazione Penale, Ordinanza n. 03969/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo ha ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo censura la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale decisorio sarebbero errate; la Corte di cassazione rileva però che il motivo è reiterativo, generico e indeterminato, perché non indica con precisione quali elementi della motivazione sarebbero viziati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è ritenuta reiterativa e manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
individua il reato oggetto di condanna e del ricorso, senza che la Corte entri nel merito della sua configurabilità per effetto dell'inammissibilità.
art. 131-bis c.p.
la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è ritenuta correttamente esclusa, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non presenta evidenti illogicità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il motivo di ricorso deve contenere specifiche censure e consentire al giudice di impugnazione di individuare i rilievi mossi; la genericità e l'indeterminatezza determinano inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso che si limiti a criticare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile se non contiene indicazioni specifiche sui passaggi ritenuti errati o illogici.
- La doglianza sulla responsabilità penale non può essere scrutinata quando il ricorso non offre elementi idonei a consentire un effettivo controllo di legittimità sulla motivazione della decisione di merito.
- La censura relativa alla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata abbia escluso la causa di non punibilità con motivazione non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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