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Sentenza

Sentenza del 19/01/2018 n. 1297 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2002, notificata il 3 ottobre 2006, per Euro 6.750,35 a titolo di sanzioni e interessi connessi al carente versamento di addizionale regionale, ritenute alla fonte, IRAP e IRPEF. Il contribuente contestava la decadenza dal potere di riscossione, la mancata comunicazione preventiva di irregolarità, l'omessa sottoscrizione della cartella e l'insufficiente motivazione, nonché la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di Equitalia, ritenendo che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, per cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, non comportasse né nullità né annullabilità, poiché la sanzione della nullità è stata introdotta solo dal 2008 e la cartella è un atto vincolato. Ha inoltre stabilito che l'omessa sottoscrizione non invalida la cartella quando la sua provenienza dall'autorità competente non è dubbia e il modello ministeriale non richiede la firma. La Corte ha ritenuto tempestiva la notifica, applicando il termine transitorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, e ha escluso che la mancata comunicazione di irregolarità determinasse l'invalidità della cartella, in assenza di una concreta dimostrazione che essa avrebbe condotto a un risultato diverso. La sentenza della CTR è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato respinto il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese di Cassazione, liquidate in Euro 1.500 oltre spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Disciplina la liquidazione automatizzata delle dichiarazioni e costituisce il presupposto della riscossione delle somme risultanti dai controlli.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25

    Regola i termini e le modalità di formazione e notificazione delle cartelle di pagamento. L'art. 25 non impone, per il modello applicabile, la sottoscrizione dell'esattore.

  • D.L. n. 106 del 2005, convertito dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    Ha previsto, per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003, il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per la notifica delle cartelle, con applicazione anche ai rapporti pendenti.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)

    Prevede l'indicazione del responsabile del procedimento, ma, prima dell'intervento legislativo del 2008, non stabiliva una sanzione di nullità per la sua omissione.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    Ha introdotto la nullità delle cartelle prive dell'indicazione del responsabile del procedimento limitatamente ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; la disposizione non è retroattiva.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Esclude l'annullabilità dei provvedimenti vincolati adottati in violazione di norme procedimentali o formali quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    La comunicazione di irregolarità ha funzione informativa e deflattiva, ma la sua omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando non sia dimostrato che avrebbe determinato un esito diverso.

  • Art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la controversia nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per valutare la tempestività di una cartella occorre individuare la disciplina transitoria applicabile all'anno della dichiarazione e verificare il termine previsto dalla legge vigente, anche se intervenuta dopo l'originaria disciplina.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento produce la nullità solo per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1° giugno 2008; per le cartelle anteriori, di regola, non determina né nullità né annullabilità.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non comporta automaticamente invalidità se l'atto è chiaramente riferibile all'amministrazione competente e il modello legale non richiede la firma.
  • La comunicazione preventiva di irregolarità non costituisce sempre una condizione di validità della cartella: la sua omissione è rilevante soprattutto quando il contribuente dimostri che il contraddittorio avrebbe potuto modificare concretamente l'esito della liquidazione.
  • Per gli atti tributari a contenuto vincolato, i vizi meramente formali o procedimentali, privi di incidenza sul contenuto dell'atto o sul diritto di difesa, possono non comportare l'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990.

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