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Ordinanza

Ordinanza n. 3376/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione n. G04315 del 1.04.2026 della Regione Lazio - Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale, comunicata in data 2.04.2026, avente ad oggetto l’aggiudicazione della "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Lazio- Seconda Edizione. Provvedimento aggiudicazione” in relazione, per quanto qui di interesse, al Lotto 1 – CPV: 50420000-5 (P) – CIG B4FD632386 – Importo complessivo lotto: € 33.038.566,62; - dei verbali di gara tutti delle sedute pubbliche e riservate e in particolare n. 1, n. 2 del 13.05.2025, i verbali delle sedute riservate n. 1 del 28.05.2025, n. 2 del 4.06.2025, n. 3 del 12.06.2025, n. 4 del 17.06.2025, n. 5 de. 24.06.2026, n. 6 del 25.06.2025, n. 7 del 26.06.2025, n. 8 del 30.06.2025, n. 9 del 6.11.2025, n. 10 del 11.11.2025, n. 11 del 14.11.2025, n. 12 del 17.11.2025, n. 13 del 20.11.2025, n. 14 del 24.11.2025, n. 15 del 2.12.2025, n. 16 del 30.01.2026, n. 3 del 30.01.2026, seduta riservata del 16.02.2026, del 10.03.2026, del 12.03.2026, del 27.03.2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e comunque conseguente rispetto ai suddetti; nonché per la dichiarazione di inefficacia della convenzione e comunque di ogni atto e/o provvedimento avente ad oggetto l’affidamento eventualmente nelle more stipulato; e per la conseguente condanna a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa.

Giustizia amministrativa202605775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 1 della gara centralizzata regionale per l'affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche, con i relativi verbali di gara e gli eventuali atti conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata al quinto posto, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 1, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Nel merito mira all'esclusione dell'aggiudicatario, all'accertamento della non conformità dell'offerta della seconda classificata e alla declaratoria di illegittimità, per manifesta illogicità, dei giudizi e dei punteggi attribuiti dalla Commissione, con conseguente sovvertimento della graduatoria in suo favore. Ha inoltre chiesto la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale convenzione e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, rilevando soltanto la complessità delle questioni dedotte.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, senza anticipare una decisione sui motivi di merito. Ha ritenuto che le questioni prospettate fossero complesse e necessitassero di adeguato approfondimento nella sede di merito. Quanto al periculum in mora, ha considerato il pregiudizio dedotto suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale, dunque pienamente reversibile. Nel bilanciamento degli interessi ha fatto prevalere l'interesse pubblico generale alla fornitura del servizio. La trattazione di merito è stata fissata per il 6 novembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state rinviate al merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la necessità della sospensione in ragione della reversibilità del pregiudizio e della prevalenza dell'interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'aggiudicazione non è necessaria quando il pregiudizio dedotto dal concorrente sia integralmente suscettibile di ristoro per equivalente e quindi reversibile, purché nel bilanciamento concreto degli interessi prevalga l'interesse pubblico alla continuità della fornitura del servizio.
  • Quando le questioni relative all'esclusione di concorrenti, alla conformità delle offerte e alla valutazione dei punteggi presentano profili complessi che richiedono approfondimento, il giudice può rinviare l'esame compiuto dei motivi alla fase di merito e respingere, in assenza di un pregiudizio irreversibile, la domanda cautelare.
  • Nella fase cautelare relativa a una gara pubblica, la mera deduzione dell'illegittimità dell'aggiudicazione non comporta automaticamente la sospensione degli atti: occorre una concreta esigenza cautelare valutata alla luce della reversibilità del danno e dell'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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