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Ordinanza

Ordinanza n. 5125/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 2266/2020 del Tribunale Civile di Roma - Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 marzo 2020 all’esito del procedimento distinto dal N.R.G. 22006/19, spedita in forma esecutiva in data 21.05.20 e notificata in tale forma all'Amministrazione resistente in data 27.07.2020;

Giustizia amministrativa202513000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora documentata esecuzione delle spettanze liquidate con sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 2266/2020 del Tribunale civile di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 marzo 2020, spedita in forma esecutiva il 21 maggio 2020 e notificata in tale forma al Ministero il 27 luglio 2020. Dal testo non risultano specificati i motivi puntuali dedotti nel ricorso, ma emerge una contestazione concernente la mancata liquidazione delle spettanze riconosciute dalla sentenza civile.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi per decidere, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando alla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma di depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione sui fatti di causa, con particolare riferimento alle attività compiute per la liquidazione delle spettanze dovute in esecuzione della sentenza civile. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 13 maggio 2026. L'ordinanza deve essere comunicata alla Ragioneria territoriale dello Stato di Roma e alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può disporre gli opportuni incombenti istruttori, acquisendo chiarimenti dall'amministrazione o da altri soggetti pubblici, quando tali elementi siano necessari per decidere la controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione dipende dall'accertamento delle attività concretamente svolte dall'amministrazione per dare esecuzione al titolo giudiziale, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione istruttoria dall'ufficio pubblico competente, fissando un termine per il deposito e rinviando la causa per il prosieguo della trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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