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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22884/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in funzione di riesame che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di retrodatazione al 10 dicembre 2012 dei termini di custodia cautelare applicata in altro procedimento (n. 2455/2017) per l'omicidio di Davide Fortuna. Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p., e errata applicazione dei principi sulla "contestazione a catena" e sul requisito della desumibilita', sostenendo che, trattandosi di fatti collegati da connessione qualificata e commessi anteriormente alla prima ordinanza del 2012, la retrodatazione avrebbe dovuto operare automaticamente senza valutare la desumibilita' degli indizi; 2) in via subordinata, illogicita' della motivazione e travisamento della prova in relazione all'insussistenza del requisito della desumibilita', avendo gia' dichiarazioni del collaboratore Beluli che identificavano il ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Rahulia e Librato) e la pronuncia della Corte costituzionale n. 408/2005 per precisare le distinte regole operative sulla retrodatazione: se le misure successive sono disposte in procedimenti diversi e, rispetto alla prima ordinanza, e' intervenuto il rinvio a giudizio, la retrodatazione opera solo se gli elementi giustificativi della misura successiva erano desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Nel caso di specie il Tribunale aveva correttamente valutato la desumibilita' e ritenuto che il quadro indiziario a carico del ricorrente si e' consolidato solo successivamente (con informative del 13/04/2022 e 04/02/2023 e con le dichiarazioni di Comito), mentre le deposizioni di Beluli non erano state ritenute sufficienti a conferire immediata valenza idonea alla retrodatazione. Conseguentemente il ricorso e' stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La retrodatazione automatica prevista dal primo periodo del comma 3 opera quando ordinanze successive concernono fatti connessi emesse nello stesso procedimento; se le ordinanze sono in procedimenti diversi e per i fatti della prima e' intervenuto il rinvio a giudizio, la retrodatazione richiede la desumibilita' degli elementi giustificativi della successiva gia' dagli atti al momento del rinvio (applicazione del secondo periodo del comma 3).

  • Sentenza Sez. U. Rahulia (Corte di Cassazione, n. 21957/2005)

    Principio secondo cui, nel caso di procedimenti diversi ma fatti connessi, la retrodatazione opera solo se gli elementi giustificativi della misura successiva erano desumibili dagli atti al momento del rinvio a giudizio per i fatti riferiti alla prima ordinanza.

  • Sentenza Sez. U. Librato (Corte di Cassazione, n. 14535/2006)

    n. 14535 del 19/12/2006 (dep. 2007)

    Distinzione tra ipotesi di ordinanze nello stesso procedimento (retrodatazione automatica) e ipotesi di procedimenti diversi; richiamata per chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 297, comma 3.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005

    Intervento che ha contribuito a definire l'applicazione dell'art. 297 anche nei casi di procedimenti separati davanti alla stessa autorita' giudiziaria, limitando la retrodatazione alla sussistenza della desumibilita' degli elementi giustificativi.

  • Giurisprudenza successiva (es. Sez. 3, Di Biase n. 48034/2019; Mancini n. 46158/2015)

    citazioni giurisprudenziali successive

    Confermano che la nozione di "anteriore desumibilita'" va intesa come capacita', al momento del rinvio a giudizio, dell'autorita' giudiziaria di desumere la significanza processuale degli elementi, non solo la loro conoscenza formale.

Massime di principio

  • Quando si chiede la retrodatazione dei termini di custodia cautelare, verificare se le ordinanze successive e antecedenti sono nello stesso procedimento: se si tratta dello stesso procedimento la retrodatazione puo' operare automaticamente; se sono procedimenti diversi e per la prima ordinanza e' intervenuto il rinvio a giudizio, occorre che gli elementi giustificativi della successiva fossero desumibili dagli atti al momento del rinvio.
  • La desumibilita' non richiede che gli atti dimostrino gia' in modo pieno la prova, ma che al momento del rinvio a giudizio l'autorita' giudiziaria potesse desumere la specifica significanza processuale degli elementi come idonei a fondare una richiesta di misura cautelare.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere rilevanti, ma la loro sola presenza non sempre e' sufficiente a soddisfare il requisito della desumibilita' se non risultano corroborate o non conferiscono immediata e chiara idoneita' alla richiesta della misura.
  • In situazioni analoghe e' fondamentale documentare e far emergere tempestivamente dagli atti investigativi la portata processuale degli elementi indiziari prima del momento del rinvio a giudizio, per poter legittimamente chiedere la retrodatazione.
  • Se il primo provvedimento è stato emesso in un procedimento diverso, l'onere probatorio sulla desumibilita' grava su chi chiede la retrodatazione: occorre dimostrare che, al momento del rinvio per il primo fatto, gli atti contenevano gia' elementi idonei a giustificare la misura relativa al fatto successivo.

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