Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/08/2018 n. 7242 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo in sostanza l'irregolarità o l'inefficacia della riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso perché Equitalia si era costituita tardivamente e la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle era stata prodotta oltre i termini. In appello, Equitalia ha sostenuto la regolarità delle notifiche delle cartelle e la conseguente tardività del ricorso, nonché la mancata prescrizione del diritto alla riscossione, evidenziando che le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini diventano definitive.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello di Equitalia. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello degli estratti di ruolo e delle relate di notifica, anche se i documenti erano preesistenti al giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti in appello secondo l'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992. Dalla documentazione è risultato che le cartelle erano state regolarmente notificate, in alcuni casi al contribuente personalmente e in altri alla moglie. Il contribuente, rimasto contumace in appello, non ha validamente riproposto né impugnato incidentalmente l'eccezione di prescrizione. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

    Nel processo tributario d'appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, purché depositati nei termini processuali applicabili. Tale facoltà comprende la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    Principio di specialità delle norme processuali tributarie.

    Nel rapporto tra disciplina processuale civile ordinaria e disciplina processuale tributaria prevalgono le norme speciali del processo tributario. Per questo non è stata applicata la preclusione documentale prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Art. 345, comma 2, c.p.c.

    Non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Quando un'eccezione di merito, come la prescrizione, è stata esaminata e implicitamente o esplicitamente respinta in primo grado, la parte vittoriosa sul risultato finale deve proporre appello incidentale per ottenere una nuova decisione su quella questione; la mera riproposizione non è sufficiente.

  • Art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. ord. n. 21909 del 27 ottobre 2015; Cass. n. 665/2014; Cass. n. 20109/2012; Cass. n. 18907/2011; Cass. n. 232/2009.

    Nel giudizio tributario d'appello è generalmente possibile produrre documenti nuovi, anche formati o disponibili prima del primo grado, inclusi gli atti e le relate comprovanti la notifica delle cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, la produzione in appello delle relate di notifica e degli estratti di ruolo può essere ammessa anche se tali documenti non erano stati depositati in primo grado, purché siano prodotti nel rispetto dei termini processuali.
  • La regolare notifica delle cartelle, se non contestata tempestivamente, può rendere definitivo il credito e far decorrere i termini per impugnare e per eventuali eccezioni relative alla riscossione.
  • Il contribuente che non si costituisce in appello rischia di non poter far valere efficacemente le proprie difese e di perdere la possibilità di contestare questioni già esaminate o implicitamente respinte in primo grado.
  • Se un'eccezione di merito è stata esaminata e respinta, la parte interessata deve proporre appello incidentale; la semplice riproposizione dell'eccezione è sufficiente solo quando il giudice di primo grado non l'abbia esaminata, nemmeno implicitamente.
  • La prova della notifica può risultare decisiva nei giudizi contro iscrizioni ipotecarie o altri atti della riscossione: occorre verificare puntualmente destinatario, modalità e perfezionamento di ciascuna notifica.
  • La condanna alle spese segue normalmente la soccombenza: la parte che perde l'appello può essere tenuta a rimborsare le spese del grado, oltre agli eventuali accessori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.