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Direttiva 2009/24

Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la disciplina UE sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, armonizzando gli aspetti essenziali per il funzionamento del mercato interno. Stabilisce che i software sono protetti come opere letterarie, definendo oggetto della tutela, titolarità, diritti esclusivi, eccezioni per l'uso legittimo e per l'interoperabilità, nonché misure contro le copie illecite. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da conseguire, lasciando loro margini nella scelta di strumenti e rimedi nazionali, nel rispetto dei termini di trasposizione richiamati negli allegati per la direttiva abrogata.

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore mediante diritto d'autore, con disciplina dei diritti esclusivi, delle eccezioni, della decompilazione e della distribuzione nell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi per elaboratore in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware, nonché al materiale preparatorio di progettazione idoneo a consentire la realizzazione di un programma in una fase successiva. La tutela riguarda qualsiasi forma di espressione del programma, mentre idee e principi sottostanti, incluse le interfacce, la logica, gli algoritmi e i linguaggi di programmazione, restano esclusi. Si estende anche ai programmi creati prima del 1o gennaio 1993, fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data. Gli Stati membri devono garantire la tutela alle persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla loro legislazione nazionale sul diritto d'autore, e la direttiva lascia impregiudicate altre forme di tutela e alcune norme nazionali o UE in materia di concorrenza, brevetti, marchi, segreti industriali, semiconduttori e contratti.

Tutela giuridica dei programmi per elaboratore

La direttiva codifica la disciplina UE sulla protezione dei programmi per elaboratore, con l'obiettivo di garantire un livello uniforme di tutela nel mercato interno. Il legislatore unionale parte dall'esigenza, evidenziata nei considerando, di ridurre le divergenze tra ordinamenti nazionali che incidono negativamente sulla circolazione e sullo sviluppo del software, senza intervenire oltre quanto necessario rispetto al funzionamento del mercato interno.

Obiettivi e impostazione della direttiva

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: essi devono assicurare che i programmi per elaboratore siano tutelati come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna, definire i soggetti e gli oggetti protetti, i diritti esclusivi e la loro durata, nonché predisporre eccezioni limitate e rimedi contro gli usi illeciti. La struttura è tipicamente armonizzatrice e lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 1-8.

Ambito di applicazione e nozione di programma per elaboratore

Ai sensi dell'articolo 1, la tutela si applica a programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware, e al materiale preparatorio di progettazione idoneo a consentire la realizzazione di un programma in una fase successiva. La protezione riguarda esclusivamente la forma espressiva del programma; restano fuori le idee e i principi, anche quando siano alla base delle interfacce, della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione.

La direttiva si applica anche ai programmi creati prima del 1o gennaio 1993, ma senza incidere sugli atti conclusi e sui diritti acquisiti prima di tale data.

Originalità e criteri di protezione

Il programma è tutelato se originale, cioè se costituisce il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per accertare la tutela non devono essere presi in considerazione altri criteri; inoltre, non possono essere valutati i meriti qualitativi o estetici del software. La scelta del legislatore è quindi quella di un criterio di originalità funzionale alla protezione del contenuto creativo, non dell'utilità tecnica o del pregio estetico.

Titolarità dei diritti e beneficiari della tutela

L'articolo 2 disciplina la titolarità. Regola generale è che autore sia la persona fisica, o il gruppo di persone fisiche, che ha creato il programma. Se il diritto nazionale lo consente, può essere designata come titolare anche una persona giuridica. Per le opere collettive si applica la qualificazione prevista dalla legislazione nazionale. Nei programmi creati congiuntamente da più persone fisiche, i diritti esclusivi spettano congiuntamente a tutti i coautori.

Nel caso di software creato da lavoratori dipendenti nell'esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, quest'ultimo esercita in via esclusiva tutti i diritti economici, salvo diversa pattuizione contrattuale. L'articolo 3 estende poi la tutela a tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale per le opere letterarie.

Diritti esclusivi del titolare

L'articolo 4 attribuisce al titolare il potere di autorizzare o vietare tre categorie di atti:

  • la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
  • la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica, nonché la riproduzione del programma così modificato;
  • qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma originale e delle copie.

La norma chiarisce che, quando operazioni come caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione comportino una riproduzione, esse richiedono l'autorizzazione del titolare.

La prima vendita della copia nell'Unione da parte del titolare o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di quella copia nell'Unione, salvo il controllo sulla successiva locazione. Si tratta di una regola centrale per la circolazione delle copie software nel mercato interno.

Eccezioni per l'uso legittimo e la copia di riserva

L'articolo 5 introduce eccezioni obbligatorie per gli Stati membri. In assenza di specifiche pattuizioni contrattuali, non serve autorizzazione per gli atti di riproduzione e modifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), se necessari per un uso del programma conforme alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente e per la correzione di errori.

Il contratto non può impedire la realizzazione di una copia di riserva, quando tale copia sia necessaria all'uso del programma. Inoltre, chi ha il diritto di utilizzare una copia può osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma senza autorizzazione, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui si basa, purché svolga operazioni lecite di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione.

Decompilazione e interoperabilità

L'articolo 6 disciplina in modo rigoroso la decompilazione. La riproduzione del codice e la traduzione della sua forma non richiedono autorizzazione se indispensabili per ottenere le informazioni necessarie a conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente, ma solo a determinate condizioni:

  • gli atti devono essere compiuti dal licenziatario o da altro soggetto avente il diritto di utilizzare una copia, oppure per loro conto da persona abilitata;
  • le informazioni necessarie per l'interoperabilità non devono essere già facilmente e rapidamente accessibili;
  • gli atti devono limitarsi alle parti del programma originale necessarie per l'interoperabilità.

Le informazioni ottenute non possono essere usate per fini diversi dall'interoperabilità, né comunicate a terzi se non nella misura necessaria a consentire l'interoperabilità stessa, né impiegate per sviluppare, produrre o commercializzare un programma sostanzialmente simile nell'espressione o per altri atti che violino il diritto d'autore. La clausola finale preserva la logica di equilibrio: l'eccezione non deve pregiudicare indebitamente gli interessi legittimi del titolare né entrare in conflitto con il normale impiego del programma.

Misure contro copie illecite e dispositivi di elusione

L'articolo 7 impone agli Stati membri di prevedere misure appropriate contro:

  • la messa in circolazione di copie illecite da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che la copia sia illecita;
  • la detenzione a scopo commerciale di copie illecite alle medesime condizioni soggettive;
  • la messa in circolazione o la detenzione a scopo commerciale di mezzi destinati unicamente a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici di protezione.

Ogni copia illecita è soggetta a sequestro secondo la legge nazionale. Gli Stati membri possono inoltre prevedere il sequestro degli strumenti destinati all'elusione.

Rapporti con altre discipline e clausole contrattuali

L'articolo 8 chiarisce che la direttiva non pregiudica altre discipline applicabili, come brevetti, marchi, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti a semiconduttori e diritto contrattuale. Tuttavia, qualsiasi clausola contrattuale incompatibile con l'articolo 6 o con le eccezioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è nulla.

Comunicazione alla Commissione, abrogazione e decorrenza

L'articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore. L'articolo 10 abroga la direttiva 91/250/CEE, come modificata, mantenendo salvi gli obblighi di attuazione relativi ai termini indicati nell'allegato I, parte B: 31 dicembre 1992 per la direttiva 91/250/CEE e 30 giugno 1995 per la direttiva 93/98/CEE limitatamente all'articolo 11, paragrafo 1.

L'articolo 11 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 12 indica gli Stati membri quali destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Oggetto della tutela e requisito di originalità

L'articolo 1 impone agli Stati membri di tutelare i programmi per elaboratore mediante diritto d'autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna. La tutela riguarda solo la forma di espressione del programma; idee e principi, compresi quelli alla base delle interfacce, non sono protetti. Il programma è tutelato se originale, cioè risultato della creazione intellettuale dell'autore; non rilevano altri criteri, né il valore qualitativo o estetico. La disciplina si applica anche ai programmi creati prima del 1o gennaio 1993, salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

Titolarità e beneficiari della tutela

L'articolo 2 individua l'autore nella persona fisica o nel gruppo di persone fisiche che ha creato il programma; se la legislazione nazionale lo consente, può essere designata come titolare anche una persona giuridica. Per le opere collettive vale la qualificazione prevista dal diritto nazionale. Nei programmi creati congiuntamente, i coautori sono titolari congiunti dei diritti esclusivi. Per i programmi creati da lavoratori dipendenti nell'esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore di lavoro, quest'ultimo esercita in via esclusiva tutti i diritti economici, salvo patto contrario. L'articolo 3 estende la tutela a tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti del diritto nazionale applicabile alle opere letterarie.

Diritti esclusivi del titolare

L'articolo 4 riconosce al titolare il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica, nonché la distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma originale e delle copie. Sono espressamente ricompresi gli atti di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione quando comportino riproduzione. La prima vendita della copia nella Comunità da parte del titolare o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione di quella copia nell'Unione, salvo il controllo sulla successiva locazione.

Eccezioni per uso legittimo, copia di riserva e osservazione del programma

L'articolo 5 prevede che, salvo specifiche pattuizioni contrattuali, non serve autorizzazione per gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), quando necessari all'uso del programma conforme alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente e per la correzione di errori. Il contratto non può impedire la realizzazione di una copia di riserva se necessaria all'uso del programma. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia può osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, senza autorizzazione, per determinare idee e principi su cui si fonda, purché compia operazioni legittimamente consentite di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione.

Decompilazione ai fini dell'interoperabilità

L'articolo 6 consente, senza autorizzazione, la riproduzione del codice e la traduzione della sua forma quando indispensabili per ottenere le informazioni necessarie a conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente, a condizione che: l'atto sia compiuto dal licenziatario o da altro soggetto avente il diritto di usare una copia, o per loro conto; le informazioni non siano già facilmente e rapidamente accessibili; e gli atti siano limitati alle parti del programma originali necessarie all'interoperabilità. Le informazioni ottenute non possono essere usate per finalità diverse dall'interoperabilità, comunicate a terzi se non nella misura necessaria, né impiegate per sviluppare, produrre o commercializzare un programma sostanzialmente simile nell'espressione o per altri atti lesivi del diritto d'autore. Resta fermo il divieto di pregiudicare indebitamente gli interessi legittimi del titolare o il normale impiego del programma.

Misure speciali contro copie illecite e strumenti di elusione

L'articolo 7 impone agli Stati membri di stabilire misure appropriate contro chi mette in circolazione o detiene a scopo commerciale copie illecite di un programma sapendo o avendo motivo di ritenere che siano illecite, nonché contro chi mette in circolazione o detiene a scopo commerciale strumenti destinati unicamente a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici di protezione. Ogni copia illecita è passibile di sequestro secondo la legislazione nazionale; gli Stati membri possono prevedere anche il sequestro degli strumenti di cui alla lettera c).

Rapporti con altre discipline e nullità delle clausole incompatibili

L'articolo 8 precisa che la direttiva non pregiudica altre disposizioni giuridiche, tra cui brevetti, marchi, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti a semiconduttori e diritto contrattuale. È nulla qualsiasi clausola contrattuale incompatibile con l'articolo 6 o con le eccezioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Comunicazione, abrogazione e decorrenza

L'articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato. L'articolo 10 abroga la direttiva 91/250/CEE, come modificata, salvo gli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B, e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva. L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; l'articolo 12 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autoreproprietà intellettualeinformaticaconcorrenzamercato interno

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