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Sentenza

Sentenza n. 5226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202404338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di sette giorni di consegna, confermata in sede di ricorso gerarchico, per omessa comunicazione al comando di due denunce presentate per fatti attinenti al servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato la sanzione disciplinare di corpo irrogata dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo, tra l'altro, la tardività del procedimento disciplinare, la violazione delle garanzie partecipative e del diritto di difesa, l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e motivazione, l'incompetenza e lo sviamento, nonché l'erronea applicazione della disciplina militare. Sosteneva inoltre che la sanzione avesse natura ritorsiva e che le denunce fossero assistite dalla tutela del whistleblowing prevista dall'art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001. In appello ha contestato la sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la legittimità della sanzione. Ha ritenuto tempestivo l'avvio del procedimento disciplinare, poiché l'autorità titolare della potestà disciplinare aveva acquisito la conoscenza completa dei fatti il 18 e il 26 maggio 2018, aveva svolto accertamenti preliminari e richiesto chiarimenti all'interessato il 5 giugno 2018; l'avvio del 25 giugno 2018 risultava quindi ragionevolmente pronto. Il procedimento si era concluso entro i termini, computando la sospensione disposta per le condizioni mediche del militare: 73 giorni ai sensi del termine di 90 giorni e 48 giorni dalla riapertura ai sensi del termine di 60 giorni previsto per la rinnovazione dopo l'annullamento in autotutela dell'atto di sospensione. L'art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010 è stato interpretato nel senso che il militare deve comunicare al comando ogni evento potenzialmente incidente sul servizio; tale obbligo comprendeva le denunce riguardanti fatti di servizio e altri militari, poiché l'Amministrazione doveva poter effettuare verifiche interne e adottare tempestivamente le misure necessarie. La sanzione non puniva la presentazione delle denunce, ma l'omessa comunicazione al comando. La disciplina del whistleblowing non era applicabile, poiché le denunce riguardavano controversie personali e la gestione del rapporto di lavoro, non segnalazioni effettuate nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione; inoltre, i procedimenti penali erano stati archiviati. È stata esclusa la genericità delle censure sul travisamento e sulla ritorsione: la valutazione della gravità dei fatti e della misura della sanzione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed era sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, non ravvisati. La contestazione era dettagliata, il contraddittorio e il diritto di difesa erano stati garantiti e non risultava che i sottoscrittori degli atti impugnati fossero tra i soggetti denunciati. Sono state respinte l'eccezione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza, e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, perché la questione prospettata concerneva il diritto interno e non poneva un problema rilevante di interpretazione del diritto dell'Unione. Respinte anche le censure fondate sulla CEDU. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010

    Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: … b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio

    L'obbligo comprende gli eventi potenzialmente incidenti sul servizio, inclusa la presentazione di denunce relative a fatti di servizio e ad altri militari, quando l'Amministrazione non ne abbia altrimenti conoscenza.

  • art. 717 d.P.R. n. 90/2010

    È stato applicato con riferimento al senso di responsabilità del militare, ritenuto leso dall'omessa comunicazione al comando.

  • art. 1355 d.lgs. n. 66/2010

    Fissa i criteri per la valutazione della mancanza disciplinare e della sanzione, compresa la considerazione della condotta complessiva e della recidiva.

  • art. 1398 d.lgs. n. 66/2010

    Il termine per l'avvio dell'azione disciplinare decorre dalla conoscenza completa della vicenda da parte dell'autorità titolare della potestà disciplinare; nel caso concreto l'avvio è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 1046 d.P.R. n. 90/2010

    Il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare è stato ritenuto rispettato, scomputando il periodo di sospensione.

  • art. 1370, comma 5, d.lgs. n. 66/2010

    Ha costituito la base normativa della sospensione del procedimento disciplinare per le condizioni mediche del militare.

  • art. 1372 d.lgs. n. 66/2010

    Ha consentito l'annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione del procedimento.

  • art. 1373 d.lgs. n. 66/2010

    Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare ... il nuovo procedimento riprende ... nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data ... di adozione del provvedimento di autotutela

    Dopo l'annullamento in autotutela dell'atto che aveva determinato lo stallo procedimentale, il termine per la definizione riprende dalla data dell'atto di autotutela; il termine relativo alla mancata decorrenza degli originari termini perentori riguarda soltanto le sanzioni di stato.

  • art. 1466 d.lgs. n. 66/2010

    Non esclude la sanzione quando non viene punito l'esercizio del diritto di denuncia, ma l'omessa comunicazione al comando di fatti potenzialmente incidenti sul servizio.

  • art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001

    nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione

    La tutela del whistleblowing presuppone una segnalazione diretta alla tutela dell'integrità della pubblica amministrazione e non si applica a contestazioni o rivendicazioni personali inerenti al rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 24/2023

    Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale ...

    Esclude dall'ambito della protezione le contestazioni e rivendicazioni legate a un interesse personale o ai rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con superiori gerarchici.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando la questione non è rilevante per la controversia e riguarda in realtà l'interpretazione del diritto interno; il giudice nazionale valuta autonomamente la rilevanza.

  • art. 3 Cost.

    Non è stato ravvisato alcun contrasto costituzionale, anche perché la disciplina sul whistleblowing non era applicabile alla fattispecie.

  • art. 97 Cost.

    L'obbligo di comunicazione è stato ritenuto ragionevolmente funzionale al buon andamento e all'imparzialità dell'organizzazione militare.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Non è stato ravvisato un parametro interposto europeo o convenzionale rilevante, né un contrasto con il diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • L'obbligo del militare di comunicare sollecitamente al comando gli eventi nei quali sia coinvolto e che possano avere riflessi sul servizio comprende le denunce relative a fatti di servizio e ad altri militari, quando tali fatti non siano già conosciuti dall'Amministrazione; l'obbligo tutela la possibilità dell'Amministrazione di svolgere verifiche e adottare tempestivamente le misure necessarie.
  • La sanzione disciplinare può colpire l'omessa comunicazione al comando di una denuncia attinente al servizio senza comprimere il diritto del militare di presentare la denuncia all'autorità giudiziaria: la condotta sanzionata è distinta dall'esercizio del diritto di denuncia.
  • La tutela del whistleblowing non si applica alle denunce o segnalazioni aventi ad oggetto esclusivamente contestazioni, rivendicazioni o interessi personali inerenti al rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici; è necessario che la segnalazione sia effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.
  • Nel procedimento disciplinare militare, il termine per la conclusione va computato tenendo conto delle sospensioni legittimamente disposte; quando l'atto che ha determinato lo stallo procedimentale è annullato in autotutela, il termine per la prosecuzione decorre dalla data dell'annullamento secondo la disciplina della rinnovazione del procedimento.
  • La valutazione della gravità della condotta e della misura della sanzione disciplinare rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice soltanto per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o dei presupposti; la censura deve essere specificamente comprovata.
  • Il giudice nazionale non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale quando la questione prospettata non è rilevante per la decisione e investe, in sostanza, l'interpretazione del diritto interno o delle circostanze di fatto.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzioAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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