Cassazione Civile, Ordinanza n. 27225/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il soggetto aveva svolto l'incarico di amministratore delegato della società dal 1 aprile 2008 e sosteneva che, parallelamente, fosse intercorso con la società un rapporto di lavoro subordinato con funzioni dirigenziali, poi formalizzato dal 1 marzo 2013. Chiedeva quindi l'accertamento della subordinazione dirigenziale fin dall'inizio del rapporto e la condanna al pagamento delle differenze retributive. Il tribunale aveva riconosciuto solo la qualifica di dirigente dal 1 marzo 2013; la corte d'appello aveva invece escluso la dirigenza anche per quel periodo, ritenendo che la procura conferita fosse una delega ex art. 16 d.lgs. 81/2008 limitata alla sicurezza sul lavoro e non esprimesse i tipici poteri dirigenziali, rideterminando la somma dovuta come mera differenza retributiva da quadro. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione degli artt. 210, 115, 116, 134, 420, 421 c.p.c. e 111 Cost. per il rigetto delle istanze istruttorie e per omesso esame di fatti asseritamente non contestati; 2) violazione delle norme e dei principi del CCNL applicato in tema di mansioni e inquadramento, nonché del d.lgs. 81/2008, censurando la valutazione della procura e dell'inquadramento professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove richieste è riservata al giudice di merito; l'ordine di esibizione è strumento discrezionale, residuale e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, e la sentenza impugnata era comunque motivata. Ha escluso anche un vizio motivazionale rilevante, non essendo ravvisabile alcuna anomalia costituzionalmente censurabile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era configurabile per le stesse ragioni già esposte, sia per difetto di specificità della censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., non essendo state indicate in modo puntuale le norme del CCNL asseritamente violate e risolvendosi la doglianza in una richiesta di rivalutazione del fatto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società è rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è rimedio istruttorio residuale, discrezionale e non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati, specie se la richiesta è generica o esplorativa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ravvisa violazioni, trattandosi di censura che mira a una rivalutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione motivazionale non integra alcuna anomalia costituzionalmente rilevante della motivazione.
art. 134 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura motivazionale, ma non ritenuto violato.
art. 420 c.p.c.
Nel rito del lavoro il giudice può valutare la rilevanza delle prove e ritenere la causa matura per la decisione, rigettando anche implicitamente le istanze istruttorie.
art. 421 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che i poteri istruttori del giudice di merito restano discrezionali.
art. 111 Cost.
La censura non evidenzia alcuna violazione del giusto processo o del dovere di motivazione in termini costituzionalmente rilevanti.
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme e argomentazioni specifiche sul contrasto con la sentenza impugnata; non basta un richiamo generico a norme o principi del CCNL.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è ammesso il sindacato sulla sufficienza della motivazione.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
art. 16 d.lgs. n. 81/2008
La procura conferita ai sensi di tale norma è stata letta come delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, non come attribuzione di poteri tipicamente dirigenziali.
art. 1 ccnl applicato
Richiamato dal giudice di merito per definire i requisiti del dirigente; la Corte non entra nel merito della qualificazione per difetto di specificità del motivo.
art. 348-ter, co. 5, c.p.c.
Richiamato in tema di preclusione al controllo sulla consulenza tecnica nelle ipotesi di doppia conforme.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. è inammissibile se non indica puntualmente le norme asseritamente violate e non spiega in modo specifico il contrasto tra la decisione impugnata e la regola di diritto invocata.
- La deduzione del vizio motivazionale è oggi limitata alle sole anomalie che integrano una violazione costituzionalmente rilevante dell'obbligo di motivazione; non è consentito trasformare la cassazione in un terzo grado di merito per contestare la sufficienza o la persuasività della motivazione.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce mezzo istruttorio residuale e discrezionale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile aliunde e la richiesta non sia esplorativa; il suo rigetto non è normalmente sindacabile in sede di legittimità.
- Nel rito del lavoro il giudice di merito può valutare la rilevanza delle prove richieste e ritenere la causa matura per la decisione, rigettando anche implicitamente le istanze istruttorie non ritenute decisive.
- La qualificazione di una procura o delega come atto attributivo di funzioni dirigenziali richiede la verifica dei poteri effettivamente conferiti; una delega limitata a profili di sicurezza sul lavoro non è di per sé sufficiente a integrare l'inquadramento dirigenziale.
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