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Ordinanza

Ordinanza n. 1985/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di revoca Prot. Uscita N.0455192 del 11.11.2025 del Mod.209 rilasciato il 05.07.2024 e relativo al nulla osta P-NA/L/Q/2023/118696 del 27.3.23, emesso dal SUI di Napoli, comunicato con nota prot. 0063877 del 06.03.2026, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202603519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del Mod. 209 relativo al nulla osta al lavoro subordinato, con conseguente preannunciato diniego del permesso di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del Mod. 209, chiedendone la sospensione cautelare. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che il provvedimento era stato notificato nel novembre 2025 mediante PEC al datore di lavoro e all'indirizzo indicato quale recapito del lavoratore. Il Collegio ha ritenuto tale questione non univocamente risolvibile nella fase cautelare, poiché l'indirizzo PEC del lavoratore risultava riconducibile al soggetto che aveva curato telematicamente l'inoltro della domanda e non direttamente al ricorrente o al suo difensore; la prima comunicazione certamente pervenuta al difensore era quella del 6 marzo 2026, sicché il ricorso notificato il 5 maggio 2026 poteva risultare tempestivo. Nel merito cautelare, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della revoca fondata su una fraudolenta asseverazione predisposta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, senza alcuna partecipazione o consapevolezza del lavoratore. Ha inoltre evidenziato che entrambe le parti si erano presentate alla convocazione del 5 luglio 2024, avevano sottoscritto il contratto di soggiorno, il Mod. 209 era stato consegnato al lavoratore, il datore originario lo aveva effettivamente assunto con comunicazione UniLav del 10 luglio 2025 e gli aveva corrisposto regolari retribuzioni; dal 1 febbraio 2026 il ricorrente risultava poi assunto da un diverso datore di lavoro. Sono stati prospettati, in particolare, la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità, nonché il difetto di valutazione delle sopravvenienze favorevoli, dell'incensuratezza, dell'integrazione lavorativa e dell'assenza di pericolosità sociale. È stato altresì dedotto un grave periculum in mora, derivante dal rischio di perdita della regolarità del soggiorno, di espulsione, dell'attuale rapporto di lavoro e delle prospettive di integrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto di revoca del Mod. 209, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti e fissando l'udienza pubblica di merito per il 12 maggio 2027. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che la vicenda presenta significativi profili di dubbio: la fraudolenza riguardava un'asseverazione predisposta nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e non emergevano elementi, neppure indiziari, di consapevolezza o coinvolgimento del lavoratore. L'applicazione automatica della revoca prevista dall'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la buona fede del lavoratore, richiede quindi un approfondimento alla luce di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità. L'Amministrazione non aveva inoltre considerato le sopravvenienze favorevoli risultanti dalle proprie banche dati, tra cui l'effettiva assunzione, le retribuzioni corrisposte e il successivo rapporto di lavoro, omettendo una valutazione attuale dell'interesse pubblico. Il periculum è stato ritenuto grave e irreparabile, poiché il diniego del permesso di soggiorno preannunciato avrebbe potuto determinare la perdita della regolarità amministrativa, l'espulsione, la cessazione del lavoro e la compromissione dell'integrazione. Nel bilanciamento cautelare, l'interesse del ricorrente è stato ritenuto prevalente, anche perché la sospensione non arrecava un pregiudizio irreversibile all'Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità e complessità delle questioni e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il meccanismo di revoca del nulla osta non può essere applicato automaticamente senza verificare, secondo quanto prospettato in sede cautelare, la posizione soggettiva del lavoratore in buona fede e il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La tutela cautelare richiede la valutazione del fumus boni iuris, del periculum in mora e del bilanciamento tra gli interessi contrapposti; nel caso concreto tali presupposti sono stati ritenuti sussistenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro fondata su documentazione fraudolenta riferibile al datore di lavoro non può essere applicata automaticamente al lavoratore straniero senza una specifica verifica della sua consapevolezza o partecipazione alla frode; la posizione del lavoratore incolpevole deve essere valutata alla luce dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e personalità della responsabilità.
  • Quando, dopo il rilascio del nulla osta e l'ingresso dello straniero, sopravvengano l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, il pagamento delle retribuzioni e l'inserimento lavorativo presso un diverso datore, l'Amministrazione deve considerare tali elementi nella valutazione attuale dell'interesse pubblico alla revoca, soprattutto in presenza di buona fede e assenza di pericolosità sociale.
  • Nella fase cautelare, l'omessa considerazione di elementi favorevoli al lavoratore straniero conoscibili tramite le banche dati amministrative può integrare un apprezzabile fumus di illegittimità del provvedimento di revoca.
  • Il rischio di perdita della regolarità del soggiorno, di espulsione, di cessazione del rapporto di lavoro e di compromissione dell'integrazione può configurare un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora.
  • La comunicazione di un provvedimento a un indirizzo PEC riconducibile al soggetto che ha trasmesso telematicamente l'istanza, ma non direttamente al destinatario o al suo difensore, può non essere sufficiente, nella valutazione cautelare, a far decorrere il termine d'impugnazione nei confronti del destinatario necessario; la questione richiede un accertamento pieno sulla validità e sull'effettiva conoscibilità della comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaTutela cautelare

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