Cassazione Penale, Sentenza n. 9467/2024 del 06/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per reati connessi agli stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le censure articolavano principalmente: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73; violazione dell'art. 125 c.p.p.; motivazione illogica e insufficiente valutazione delle intercettazioni. Si contestava in particolare la lettura delle conversazioni telefoniche (si sosteneva che non fosse provata la salita in auto, la permanenza fino a destinazione, l acquisto di circa 600 grammi di cocaina, né un contributo causalmente rilevante del singolo imputato) e si richiedeva l'assoluzione per insufficienza degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la Corte di legittimità verifica la coerenza strutturale della motivazione e non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello sulle intercettazioni e sugli altri elementi probatori: per Abdelmajid hanno contato le trattative per la fornitura di 50 grammi, la sua diretta conduzione della trattativa e una frase post-arresto interpretata come ammissione/occultamento del proprio coinvolgimento; per Jaouad si è valorizzata la sua presenza nel veicolo, i colloqui durante il viaggio e le captazioni che documentavano l'operazione sul posto (compresi i venditori che contavano il denaro), nonché il suo successivo arresto con 1,1 kg di cocaina, riunito in continuazione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati giudicati inutilmente riformulatori di fatti già valutati e dichiarati inammissibili. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice sulla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie contestata agli imputati e la base della valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità in relazione alla motivazione e all'eventuale insufficienza della prova; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presunta violazione non emergesse in modo tale da giustificare sindacato in sede di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende); applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per valutare se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non risultassero elementi di colpa, pur confermando le conseguenze della inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 3, n. 12110/2009)
Principio di diritto richiamato: la Corte di legittimità controlla la coerenza strutturale della motivazione e non procede a rivalutazione degli elementi di fatto; quindi non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione verifica soprattutto la coerenza logico-argomentativa e la legittimità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti: le critiche che mirano soltanto a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Contro condanne basate su intercettazioni è necessario dimostrare vizi logici manifesti o contraddizioni nella motivazione; la mera richiesta di un'interpretazione alternativa delle captazioni non è sufficiente.
- Dichiarazioni successive all'evento che lasciano intendere occulta responsabilità possono essere valorizzate come elemento corroborante dell'impianto accusatorio.
- La presenza del soggetto in un contesto operativo (es. viaggio con i complici, partecipazione alle conversazioni sul programma criminale) e il ruolo operativo attribuito dai sodali possono integrare la prova della partecipazione anche in assenza di prova diretta di detenzione materiale della droga.
- Fatti successivi (arresti successivi, sequestro di droga in condizioni analoghe) possono essere utilizzati come elementi di contesto e conferma della partecipazione a traffici illeciti, se collegati logicamente al fatto principale.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici (spese processo e versamento alla Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.; l'assenza di "colpa" nella proposizione del ricorso non esclude automaticamente tali conseguenze se la legge così dispone.
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