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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9467/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma della condanna per reati connessi agli stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le censure articolavano principalmente: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73; violazione dell'art. 125 c.p.p.; motivazione illogica e insufficiente valutazione delle intercettazioni. Si contestava in particolare la lettura delle conversazioni telefoniche (si sosteneva che non fosse provata la salita in auto, la permanenza fino a destinazione, l acquisto di circa 600 grammi di cocaina, né un contributo causalmente rilevante del singolo imputato) e si richiedeva l'assoluzione per insufficienza degli indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la Corte di legittimità verifica la coerenza strutturale della motivazione e non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito. Ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello sulle intercettazioni e sugli altri elementi probatori: per Abdelmajid hanno contato le trattative per la fornitura di 50 grammi, la sua diretta conduzione della trattativa e una frase post-arresto interpretata come ammissione/occultamento del proprio coinvolgimento; per Jaouad si è valorizzata la sua presenza nel veicolo, i colloqui durante il viaggio e le captazioni che documentavano l'operazione sul posto (compresi i venditori che contavano il denaro), nonché il suo successivo arresto con 1,1 kg di cocaina, riunito in continuazione. Per tali ragioni i ricorsi sono stati giudicati inutilmente riformulatori di fatti già valutati e dichiarati inammissibili. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice sulla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; nella sentenza è la fattispecie contestata agli imputati e la base della valutazione probatoria operata dai giudici di merito.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità in relazione alla motivazione e all'eventuale insufficienza della prova; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presunta violazione non emergesse in modo tale da giustificare sindacato in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e versamento alla Cassa delle ammende); applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al criterio per valutare se il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non risultassero elementi di colpa, pur confermando le conseguenze della inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 3, n. 12110/2009)

    Principio di diritto richiamato: la Corte di legittimità controlla la coerenza strutturale della motivazione e non procede a rivalutazione degli elementi di fatto; quindi non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione verifica soprattutto la coerenza logico-argomentativa e la legittimità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti: le critiche che mirano soltanto a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • Contro condanne basate su intercettazioni è necessario dimostrare vizi logici manifesti o contraddizioni nella motivazione; la mera richiesta di un'interpretazione alternativa delle captazioni non è sufficiente.
  • Dichiarazioni successive all'evento che lasciano intendere occulta responsabilità possono essere valorizzate come elemento corroborante dell'impianto accusatorio.
  • La presenza del soggetto in un contesto operativo (es. viaggio con i complici, partecipazione alle conversazioni sul programma criminale) e il ruolo operativo attribuito dai sodali possono integrare la prova della partecipazione anche in assenza di prova diretta di detenzione materiale della droga.
  • Fatti successivi (arresti successivi, sequestro di droga in condizioni analoghe) possono essere utilizzati come elementi di contesto e conferma della partecipazione a traffici illeciti, se collegati logicamente al fatto principale.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare oneri economici (spese processo e versamento alla Cassa delle ammende) secondo l'art. 616 c.p.p.; l'assenza di "colpa" nella proposizione del ricorso non esclude automaticamente tali conseguenze se la legge così dispone.

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