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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5025/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la mancata motivazione dell'ordinanza impugnata: contesta che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive secondo cui i pregiudicati con cui era stato controllato erano suoi congiunti e che egli non avrebbe compreso l'obbligo di mantenere contatti con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.). Sosteneva la necessità che l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata sia sorretta da dimostrazione dell'attualità della pericolosità sociale

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'unico motivo concreto fosse quello esposto nelle prime diciotto righe del ricorso, mentre il resto conteneva citazioni generiche. Ha confermato la valutazione del Tribunale che aveva fondato la misura sui precedenti penali del soggetto, su un controllo recente con persone pregiudicate (sul punto il Tribunale ha ritenuto il motivo difensivo "sfornito di prova") e sul mancato rispetto degli accordi con l'U.E.P.E. (documentato da nota del 15/09/2021). La Corte ha inoltre osservato che il giudizio di pericolosità è fondato su elementi obiettivi e non richiede l'accertamento della consapevolezza soggettiva del ricorrente rispetto all'obbligo di rapportarsi con l'U.E.P.E. In applicazione dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    È stato applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

Massime di principio

  • I ricorsi devono contenere argomentazioni concrete e riferimenti specifici al caso: lunghe citazioni di massime giurisprudenziali senza collegamento probatorio al singolo caso sono spesso inefficaci
  • Il giudizio di pericolosità sociale può basarsi su elementi oggettivi (precedenti penali, controlli recenti con persone pregiudicate, inadempienze rispetto agli obblighi di controllo) e non richiede sempre l'accertamento della consapevolezza soggettiva del ricorrente
  • Il mancato rispetto degli obblighi di rapporto con l'U.E.P.E. può giustificare l'applicazione o la conferma di una misura di libertà vigilata, poiché ostacola il controllo necessario alla misura
  • Spetta al ricorrente fornire prove documentali delle proprie deduzioni (ad es. che i controllati fossero solo congiunti); senza prova, il giudice può ritenere il rilievo non provato
  • In casi analoghi, la strategia difensiva efficace è dimostrare concretamente l'assenza di elementi oggettivi di pericolosità o produrre documentazione che smentisca le affermazioni dell'Ufficio (es. note UEPE)

Testo integrale

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