Cassazione Penale, Sentenza n. 38653/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero per difetto di specificità, in quanto l'atto del PM si sarebbe limitato a contestare le conclusioni del GIP senza fornire argomentazioni puntuali; 2) l'illegittima utilizzazione, ai fini della misura cautelare, delle intercettazioni per i reati di trasferimento fraudolento di valori (capi 7 e 8), poiché non risultava che il PM avesse chiesto al GIP autorizzazione alle captazioni anche per tali reati e quindi le intercettazioni non sarebbero state autorizzate formalmente in relazione ai capi 7 e 8.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (l'appello del PM era sufficientemente specifico e il Tribunale aveva esaminato la questione). Ha invece accolto il secondo motivo: i reati di cui ai capi 7 e 8 non erano formalmente indicati nei decreti autorizzativi del GIP e non poteva farsi ricorso ad una interpretazione "sostanziale" o implicita delle autorizzazioni per estendere la copertura alle intercettazioni relative a quei reati. Ne è conseguito che i risultati delle intercettazioni erano inutilizzabili per provare i gravi indizi in relazione ai capi 7 e 8; poiché tali capi rimanevano privi di ulteriori elementi significativi, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per carenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 7 e 8.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante per delitti di tipo mafioso: la Corte osserva che, escludendo l'aggravante 416-bis in relazione ai capi 7 e 8, il Tribunale avrebbe dovuto motivare con maggior rigore la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
art. 512-bis cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori (capi 7 e 8). La Corte rileva che tali reati non erano formalmente indicati nei decreti autorizzativi alle intercettazioni e pertanto i risultati delle captazioni non potevano essere utilizzati per fondare i gravi indizi relativi a questi articoli.
art. 13, decreto-legge n. 152/1991, conv. legge n. 203/1991
La Corte segnala l'impossibilità di applicare l'art. 13 (richiamato dal Tribunale) quale giustificazione per l'utilizzo delle intercettazioni quando manca l'esplicita autorizzazione per i reati in questione; ciò impone una motivazione più stringente quando si esclude un'aggravante e si fonda la custodia sulle intercettazioni.
Massime di principio
- Le intercettazioni vanno utilizzate solo se esiste una formale autorizzazione per i reati specifici: interpretazioni "implicite" o "sostanziali" delle autorizzazioni non possono sostituire l'indicazione formale nei decreti autorizzativi.
- Se le prove fondamentali per la misura cautelare derivano da intercettazioni non autorizzate rispetto ai capi contestati, tali prove sono inutilizzabili e può venir meno la sussistenza dei gravi indizi richiesti per la custodia in carcere.
- Quando il giudice di merito esclude un'aggravante (es. art. 416-bis) deve motivare con maggior rigore la sussistenza dei gravi indizi, soprattutto se non può avvalersi di strumenti probatori rilevanti (come intercettazioni) per quei capi.
- L'appello del Pubblico ministero è ammissibile anche se conciso, purché risulti chiara la linea argomentativa e la questione dedotta; la sola contestazione delle conclusioni del GIP non è automaticamente insufficiente.
- Per il PM è importante richiedere espressamente l'autorizzazione alle intercettazioni per tutte le fattispecie per le quali intende utilizzarne i risultati; la successiva iscrizione nel registro degli indagati o richiami nelle informative non suppliscono all'assenza di una formale autorizzazione.
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