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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2610/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., avanzata dopo che l'opposizione di Ferrarini al decreto penale di condanna n. 38/2024 (presentata il 29/03/2024) era stata dichiarata tardiva. Il ricorrente ha sostenuto che la sua effettiva conoscenza del decreto risaliva al 21/03/2024 (ritiro del plico all'ufficio postale), pertanto era ancora nel termine per proporre opposizione, e che l'istituto della restituzione nel termine si applica anche quando la parte non ha avuto tempestiva conoscenza del titolo. Contestata anche la possibilità concreta di proporre opposizione in soli tre giorni utili (di cui un sabato e una domenica).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica del decreto penale si fosse perfezionata per compiuta giacenza il 9/03/2024; il plico è stato ritirato il 21/03/2024 e, di conseguenza, alla data del ritiro il ricorrente era ancora nei termini per proporre opposizione. Ne consegue che non sussisteva il presupposto per la restituzione in termini ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p. Inoltre la Corte ha osservato che la doglianza relativa all'erronea decorrenza del termine avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione dell'ordinanza dell'8/04/2024 che aveva dichiarato l'opposizione tardiva (con il rimedio previsto per le pronunce di tal natura), e non con la richiesta di restituzione in termini dinanzi al giudice dell'esecuzione. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla possibilità di aumentare la sanzione ex art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    «l'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato»

    La norma richiede la mancata tempestiva effettiva conoscenza del decreto per ottenere la restituzione nel termine; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse perché la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza il 9/03/2024 e il ritiro del plico il 21/03/2024 ha dato comunque alla parte tempo utile per opporsi.

  • art. 461, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel provvedimento di primo grado per dichiarare l'opposizione tardiva; la Corte ha fatto riferimento al provvedimento che ha applicato questa disposizione per spiegare che l'opposizione fu dichiarata inammissibile come tardiva.

  • art. 460, comma 6, cod. proc. pen.

    Richiamata nella requisitoria come norma che individua il corretto rimedio impugnatorio contro il provvedimento che ha dichiarato l'opposizione tardiva: il ricorrente avrebbe dovuto impugnare quell'ordinanza con il rimedio di legittimità previsto per le pronunce analoghe.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie al ricorrente; la Corte ha applicato tale norma disponendo il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte ha applicato tale facoltà fissando la somma di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere l'addebito ma ha determinato la somma in via equitativa.

Massime di principio

  • La restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 c.p.p. è applicabile quando l'imputato non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto; se la notifica si è perfezionata (es. per compiuta giacenza) e l'interessato ha comunque ancora giorni utili per proporre opposizione al momento in cui prende conoscenza del plico, l'istituto non trova applicazione.
  • La data di perfezionamento della notifica per compiuta giacenza (data in cui scatta il termine legale) è rilevante ai fini della decorrenza del termine di opposizione, anche se il destinatario ritira il plico in data successiva: il termine si calcola dalla data di giacenza perfezionata.
  • Se l'opposizione viene dichiarata tardiva, la contestazione dell'erronea decorrenza del termine o della possibilità di proporre opposizione entro quel termine deve essere svolta impugnando il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità (con il rimedio di legge previsto per quelle pronunce), e non come prima istanza tramite richiesta di restituzione innanzi al giudice dell'esecuzione.
  • Il calcolo dei termini processuali richiede attenzione: i giorni si computano per intero e, se l'ultimo giorno cade di domenica, il termine slitta (la corretta determinazione della scadenza deve essere predisposta nella difesa o tempestivamente impugnata).
  • L'argomento dell'impossibilità materiale di proporre opposizione in pochi giorni (es. avanzato per la breve residua disponibilità temporale) deve essere dedotto tempestivamente nell'ambito dei rimedi appropriati; la mancata impugnazione del provvedimento che dichiara la tardività può comportare l'inammissibilità dei successivi ricorsi.
  • In caso di ricorso per cassazione inammissibile, il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, ove giustificato, applicare una sanzione pecuniaria aumentata ai sensi della normativa vigente: valutare la fondatezza e l'iter processuale prima di proporre il gravame.

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