Sentenza n. 925/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - della determinazione n. 1097/ 26849 del 2.10.2025 (doc. 1) e dell’allegata graduatoria di concorso FSMG 25.28 definitiva di merito (doc. 1bis), del Direttore del Servizio Generale Sanità della Regione Sardegna, entrambe pubblicate in data 9.10.2025, in tutte le parti in cui precludano l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; -della comunicazione/provvedimento (doc. 2), trasmessa via pec il 13.10.2025, con prot. 28282 del 13.10.2025, del Direttore del Servizio Generale Sanità della Regione Sardegna, avente ad oggetto “concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale – triennio 2025 – 2028 – comunicazione ai sensi dell’art. 12 del bando di concorso approvato con determinazione n. 1097 del 02.10.2025”, in tutte le parti in cui si precluda l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi per 8 ore settimanali, nel senso qui fatto valere, anche con particolare riferimento all’art. 12 e 18 del bando, nonché dell’allegato documento informativo per il perfezionamento dell’iscrizione al corso recante tra le altre cose le condizioni di incompatibilità, coperture assicurative e normativa di riferimento (denominato allegato 1 – documento informativo per il perfezionamento dell’iscrizione al corso in sovrannumero) (doc. 2 bis), nonché della allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000) (doc. 2 ter); tutti trasmessi dall’amministrazione con la pec del 13.10.2025, nella misura in cui stabiliscono l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione di avvio del Corso (doc. 3) del Direttore del Servizio Generale Sanità della Regione Sardegna; -della determinazione n. prot. 293/9228 del 01/04/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, di approvazione e pubblicazione del bando di concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2025/2028 – per n. 60 medici (doc. 4), nonché del bando di concorso pubblico, per esami, della Direzione Generale della Sanità, Servizio Programmazione sanitaria economico finanziaria e controllo di gestione della Regione Autonoma della Sardegna, per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale (2025-2028) della Regione Sardegna di cui al D.Lgs 368/1999 (doc. 4bis), in tutte le parti in cui precludano l’esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi, anche per 8 ore settimanali, nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione prot. 23426 del 27.08.2025 (doc. 5); - ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione n. 607/16531 del 19/06/2025 della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al concorso nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere (doc. 6); - ove occorra e per quanto di ragione, dell’elenco dei candidati ammessi al concorso; - di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui la Regione resistente ha imposto, incondizionatamente (anche per 8 ore settimanali), di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l’avvio dei corsi; - ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chiede o ha chiesto a parte ricorrente di accettare o certificare l’assenza di cause di incompatibilità al momento dell’iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti, nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - per quanto occorra e per quanto di ragione, della DGR n. 38/60 del 21/12/2022 della Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Formazione Specifica in medicina generale – linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi” (doc. 7), nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - per quanto occorra e per quanto di ragione, DGR n. 25/15 del 17.07.2024 “Linee guida regolanti la frequenza e il riconoscimento degli incarichi convenzionali assegnati ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in Medicina Generale, ai sensi del D.Lgs n. 368/1999 e della L. n. 52/2022 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna (doc. 8), nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota Prot. n. 0028612 del 16.10.2025 denominata “Concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale - triennio 2025/2028. Modifica modalità accettazione o rifiuto all’inserimento al corso” (doc. 9) del Direttore del Servizio Generale Sanità della Regione Sardegna, trasmessa con pec del 16.10.2025, nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione via mail del 27/10/2025 avente ad oggetto “Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – Triennio 2025/2028: documentazione per l’iscrizione”, e della allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio da compilare, nella misura in cui stabilisce l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, della non conosciuta determinazione n. 819 del 24.07.2025 “Vademecum per l’organizzazione e la gestione dei corsi. Aggiornamento Linee guida emanate con DGR n. 38/60 del 21.12.2022.”, nella parte in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, del documento consegnato a mani al ricorrente dagli organizzatori del corso, in data 19.11.2025, con prot. non conosciuto, denominato “Formazione Specifica in Medicina Generale Vademecum 2025. Organizzazione dei corsi e gestione della Didattica” della Regione Autonoma della Sardegna (doc. 10), nonché del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Autonoma della Sardegna facente parte di esso, nella parte in cui stabiliscono l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione; - ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto – anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati, discendenti e successivi, o che a qualunque titolo inibiscono al Medico in formazione l’esercizio di attività libero professionali anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; nonché per l’annullamento, o disapplicazione, in via mediata, - ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 7 marzo 2006 del Ministero della Salute recante “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”, con particolare riferimento all’art. 11 (corsi a tempo pieno - incompatibilità), nella parte in cui e ove avesse ad essere inteso nel senso di inibire al Medico in formazione l’esercizio di attività libero professionali, senza operare alcuna distinzione, e quindi nella misura in cui dovesse stabilire l’incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2025/2028 e lo svolgimento di attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021 e del Decreto del Ministero della Salute dell'8/3/2023; -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/12/2023; nonché per l’annullamento, o disapplicazione, in via mediata, o nullità - per quanto di ragione, dell’ACN 08/02/2024, nella parte in cui e ove avesse ad essere inteso nel senso di inibire al Medico in formazione l’esercizio di attività libero professionali, senza operare alcuna distinzione, nonché delle eventuali linee guida che dovessero averlo previsto, laddove esistenti; nonché per l’accertamento in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 cpa, o per l’annullamento, o disapplicazione, in via mediata, o nullità di qualunque atto, contratto o accordo, comunque denominato con il quale il ricorrente possa aver rinunciato, in tutto o in parte, al suo diritto di svolgere l’attività libero professionale anche per 8 ore settimanali nel senso qui fatto valere; nonché per la questione di costituzionalità - in quanto occorra, dell’art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; nonché in via subordinata, per la questione di costituzionalità in quanto occorra, dell’art. 12, comma 2, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, e dell’art. 338 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ove avessero ad essere interpretati nel senso di annoverare unicamente i medici specializzandi intesi come universitari e non anche i medici di medicina generale (MMG) in formazione tra “i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi” che possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di 8 ore settimanali, e quindi nel senso di creare una disparità di trattamento tra medici specializzandi universitari e medici di medicina generale (MMG) in formazione. Nonché per l’accertamento del contrasto con il diritto comunitario e quindi per la questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 267 TFUE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, sollevata sulle norme che impingono alla presente controversia. - in quanto occorra, dell’art. 12, comma 2, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, e dell’art. 338 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, ove avessero ad essere interpretati nel senso di annoverare unicamente i medici specializzandi intesi come universitari e non anche i medici di medicina generale (MMG) in formazione tra “i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi” che possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o delle strutture sanitarie private o libero-professionali, per un massimo di 8 ore settimanali, e quindi nel senso di creare una disparità di trattamento tra medici specializzandi universitari e medici di medicina generale (MMG) in formazione, tra due categorie entrambe impegnate in percorsi di formazione specialistica post-lauream regolati dal diritto UE, in contrasto con la Direttiva 1993/16/CE del 5 aprile 1993, art. 35 (cfr. pronuncia della CGUE del 28 gennaio 2018, Pantuso e a., C-616/16 e C-616/17). Nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando, graduatoria, comunicazioni, moduli e ulteriori atti regionali relativi al corso di formazione specifica in medicina generale 2025-2028, nella parte in cui vietano in modo assoluto lo svolgimento di attività libero-professionale, anche per otto ore settimanali, durante la frequenza del corso
Esito
Favorevole al ricorrente (medico in formazione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti regionali relativi all’ammissione e all’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale 2025-2028, nella parte in cui stabiliscono l’incompatibilità assoluta tra la frequenza del corso a tempo pieno e lo svolgimento di qualsiasi attività libero-professionale, anche se concretamente compatibile con gli obblighi formativi e limitata a otto ore settimanali. Sono stati dedotti il contrasto con la direttiva 93/16/CEE, con il d.lgs. n. 368/1999, con il d.m. 7 marzo 2006 e con la normativa sopravvenuta che ammette, a determinate condizioni, attività lavorative o incarichi professionali dei medici in formazione; la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; l’illegittimità del divieto generalizzato e della sanzione espulsiva; nonché, in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea delle norme che avrebbero escluso i medici di medicina generale in formazione dal regime previsto per i medici in formazione specialistica. Il ricorso chiedeva inoltre l’accertamento del diritto a frequentare il corso e a svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha recepito integralmente la motivazione dell’ultima pronuncia del Consiglio di Stato resa nel 2025 sulla medesima questione. La formazione a tempo pieno costituisce la modalità organizzativa preferenziale prevista dalla direttiva 93/16/CEE, ma non comporta un divieto assoluto e inderogabile di ogni attività professionale. La disciplina successiva al d.m. 7 marzo 2006, incluse le disposizioni che consentono in determinate situazioni sostituzioni, incarichi convenzionali e accesso al corso attraverso percorsi riservati, ha temperato la portata generale del principio di esclusività. Inoltre, lo stesso d.m. 7 marzo 2006 ammette per i corsi a tempo parziale lo svolgimento di altra attività lavorativa quando compatibile con la formazione e prevede una verifica concreta della compatibilità. Ne consegue che l’attività libero-professionale non è astrattamente incompatibile con il conseguimento di una formazione qualitativamente adeguata. È pertanto sproporzionato e irragionevole il divieto assoluto imposto dalla Regione ai corsisti a tempo pieno, così come la previsione dell’espulsione per lo svolgimento di tale attività, senza una verifica concreta della sua compatibilità con gli obblighi formativi. Le spese sono state compensate per la complessità e il contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 24 direttiva 93/16/CEE
formazione «a tempo pieno e sotto il controllo della autorità o degli enti competenti»
La formazione a tempo pieno è una condizione ordinaria per il conseguimento del diploma, ma la disciplina europea contempla anche la formazione a tempo ridotto.
art. 25 direttiva 93/16/CEE
Tale livello non deve essere compromesso né dal fatto che si tratta di una formazione a tempo ridotto né dall’esercizio a titolo privato di un’attività professionale rimunerata.
La formazione a tempo ridotto può essere accompagnata da attività professionale remunerata, purché non ne sia compromesso il livello qualitativo.
art. 11 d.m. 7 marzo 2006
attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza ... anche di carattere saltuario o temporaneo
Prevede il divieto di attività professionali per i medici in formazione a tempo pieno, ma tale divieto non è stato ritenuto assoluto alla luce della disciplina successiva e della ratio complessiva della formazione.
art. 12, commi 1, 3 e 4, d.m. 7 marzo 2006
il successivo comma 4 sancisce, per i medici in formazione a tempo parziale, la decadenza di ogni preclusione e incompatibilità, consentendo loro lo svolgimento di ogni altra attività lavorativa, purché compatibile con i periodi di formazione
Dimostra che l’attività libero-professionale non è intrinsecamente incompatibile con una formazione qualitativamente equivalente e impone una verifica concreta della compatibilità.
art. 19, comma 11, l. 448/2001
laureati in medicina e chirurgia abilitati ... durante la loro iscrizione ... ai corsi di formazione specifica in medicina generale
Consente, in condizioni di carente disponibilità, sostituzioni e iscrizione negli elenchi della guardia medica anche durante la frequenza del corso.
art. 9 d.l. 135/2018, convertito dalla l. 12/2019
i laureati in medicina e chirurgia abilitati ... iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali
Ammette la partecipazione dei medici iscritti al corso all’assegnazione di incarichi convenzionali, temperando il principio di esclusività.
art. 12, comma 3, d.l. 35/2019, convertito dalla l. 60/2019
accedono al predetto corso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio
È richiamato quale ulteriore disciplina successiva che mostra la non assolutezza del principio di incompatibilità.
art. 267 TFUE
Il ricorrente ha prospettato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ma il TAR ha deciso la controversia senza disporlo.
Massime di principio
- La previsione della formazione a tempo pieno per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale non legittima, di per sé, un divieto assoluto e indistinto di ogni attività libero-professionale.
- L’attività libero-professionale svolta dal medico in formazione non può essere considerata astrattamente incompatibile con il conseguimento di una formazione adeguata quando l’ordinamento ammette forme di attività lavorativa o professionale durante il percorso formativo.
- Un’amministrazione regionale non può vietare in modo generalizzato l’attività libero-professionale ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale senza verificare in concreto la compatibilità dell’attività con gli obblighi formativi e con gli obiettivi qualitativi del corso.
- La previsione dell’espulsione dal corso come conseguenza automatica dello svolgimento di qualsiasi attività libero-professionale è sproporzionata e irragionevole se non è preceduta da una valutazione concreta dell’incidenza dell’attività sugli obblighi formativi.
- La disciplina nazionale e dell’Unione europea sulla formazione specifica in medicina generale deve essere interpretata nel senso che la frequenza a tempo pieno costituisce modalità preferenziale di formazione, ma non necessariamente esclusiva, purché siano preservati il livello qualitativo e l’effettività della formazione.
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