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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4345/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’ammissione tardiva al passivo della società fallita per complessivi Euro 163.132,30: Euro 149.335,75 in prededuzione ed Euro 13.796,55 in privilegio per spese legali relative a un sequestro conservativo. Il giudice delegato ammise soltanto Euro 149.335,75 in via chirografaria, escludendo il privilegio e la prededuzione. La ricorrente propose opposizione allo stato passivo limitatamente al mancato riconoscimento della prededuzione; l’esclusione della somma richiesta in privilegio e l’ammissione in chirografo non furono contestate. La controversia traeva origine da un accordo di sovvenzione stipulato il 25 agosto 2010 con la Commissione europea per un progetto di recupero e valorizzazione di sedimenti da dragaggio portuale. La società poi fallita, quale beneficiaria coordinatrice e mandataria, aveva agito anche per conto dei beneficiari associati; la ricorrente aveva svolto attività di progettazione, dimostrazione e divulgazione, rendicontandone costi e attività il 22 maggio 2014. Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 23 giugno 2017, rigettò l’opposizione. In cassazione la ricorrente formulò due motivi, esaminati congiuntamente: con il primo dedusse l’omessa applicazione dell’art. 78 L. Fall., sostenendo che il credito restitutorio fosse sorto quando la mandataria, dopo il fallimento, ricevette dalla committente somme spettanti alla mandante e che tale obbligazione della procedura dovesse essere soddisfatta in prededuzione; con il secondo denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 78 e 161, comma 6, L. Fall. e dell’art. 1722, comma 1, n. 1, c.c., contestando che il credito fosse sorto già con la rendicontazione e sostenendo che il mandato fosse rimasto in essere sino alla verifica e al riversamento delle somme ai mandanti.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente. Ha individuato il titolo costitutivo del credito nel contratto di mandato, concluso prima del fallimento, e non nel successivo pagamento della committente alla mandataria. In forza dell’art. 78 L. Fall., il fallimento della mandataria aveva determinato automaticamente lo scioglimento del mandato; le somme ricevute dalla procedura dopo tale scioglimento erano quindi indebitamente percepite e davano luogo a un credito restitutorio della mandante, ma pur sempre riconducibile al titolo contrattuale anteriore al fallimento e da insinuare al passivo come credito concorsuale. Non spettava la prededuzione, perché il credito non era sorto in occasione o in funzione della procedura ai sensi dell’art. 111, comma 2, L. Fall., né derivava da un rapporto funzionale alla procedura: il pagamento postfallimentare alla mandataria era irrilevante rispetto alla natura e alla collocazione del credito. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 78 L. Fall.

    è altrettanto pacifico che, ai sensi del sopra richiamato L. Fall., art. 78 (anche prima della modifica intervenuta attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, n. 64), il fallimento della mandataria abbia determinato automaticamente lo scioglimento del vincolo contrattuale intercorso tra le parti

    Il fallimento della mandataria determina automaticamente lo scioglimento del mandato; le somme da essa ricevute dopo il fallimento in forza del rapporto ormai sciolto sono indebitamente percepite, ma il credito restitutorio resta riconducibile al titolo contrattuale sorto prima del fallimento.

  • art. 111, comma 2, L. Fall.

    Come già affermato dal tribunale, il credito ammesso al passivo non è sorto in occasione ovvero in funzione della procedura concorsuale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, ma al contrario in esecuzione di un rapporto contrattuale intercorso con la fallita prima della dichiarazione di fallimento ed in relazione al quale l’estinzione del relativo vincolo negoziale è intervenuto proprio con la declaratoria di fallimento, ai sensi del sopra richiamato L. Fall., art. 78.

    La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale. Non è sufficiente che il pagamento sia avvenuto dopo il fallimento se il credito deriva da un rapporto contrattuale anteriore, estraneo alla funzionalità della procedura.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando il fallimento del mandatario determina lo scioglimento del mandato, il titolo del credito restitutorio del mandante per somme riscosse dal mandatario dopo il fallimento resta il rapporto di mandato anteriore alla procedura; il successivo pagamento non costituisce, di per sé, il fatto genetico di un nuovo credito sorto in corso di procedura.
  • La ricezione, da parte della procedura fallimentare, di somme spettanti al mandante dopo lo scioglimento del mandato può fondare un credito restitutorio da insinuare al passivo, ma non ne determina la prededuzione se il credito discende da un rapporto anteriore e non è sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
  • Ai fini della prededuzione, la data del pagamento successivo al fallimento non è decisiva quando il credito è causalmente riconducibile a un rapporto contrattuale anteriore e privo di collegamento funzionale con la procedura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContratti

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