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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22531/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Un soggetto aveva agito in giudizio per ottenere il rilascio di un immobile, assumendo di averlo acquistato con atto di compravendita da una donna, moglie del convenuto, per un prezzo in parte soddisfatto mediante accollo di debiti della venditrice verso creditori procedenti in esecuzione immobiliare e in parte con bonifici successivi. Il convenuto aveva resistito sostenendo che la vendita fosse soltanto simulata e che le parti avessero in realtà concluso un mutuo finalizzato a consentire alla venditrice di estinguere la procedura esecutiva, cioè un’operazione di garanzia in frode al divieto di patto commissorio. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di rilascio, ritenendo corretta la revoca dell’istruttoria orale e la mancata ammissione della prova testimoniale e dell’ordine di esibizione, perché la ricostruzione alternativa non era sorretta da adeguati riscontri documentali e perché il contratto preliminare invocato dai convenuti non era stato prodotto né risultava provato. Con il ricorso per cassazione i convenuti hanno denunciato violazione degli artt. 1417, 2724 e 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che, per dimostrare la simulazione e la causa illecita di garanzia, la prova testimoniale sarebbe stata ammissibile inter partes; hanno inoltre dedotto l’omesso esame del fatto non contestato dell’esistenza di un preliminare di vendita tra l’attore e le figlie dei convenuti, che avrebbe confermato la reale operazione negoziale, e hanno censurato il mancato ricorso all’esibizione del documento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte delle censure rivolta contro la sentenza di primo grado e, per il resto, infondato il motivo, osservando che la Corte territoriale aveva compiuto un apprezzamento di merito insindacabile circa l’inattendibilità della tesi difensiva dei convenuti. Pur richiamando il principio per cui la prova testimoniale è ammissibile anche tra le parti quando si allega una simulazione volta a eludere il divieto di patto commissorio, la Corte ha valorizzato la mancata produzione del preliminare di compravendita, la mancata prova del versamento ulteriore di euro 20.000 e la prova dei pagamenti del residuo prezzo e della provvista del compratore, escludendo che vi fosse un errore di diritto. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché la doglianza investiva in realtà la valutazione del materiale probatorio, e ha ritenuto inammissibile il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. anche per il rilievo della doppia conforme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimato; è stato invece disposto l’obbligo del contributo unificato დამატиво ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1417 c.c.

    La prova testimoniale può essere ammessa tra le parti quando si deduca una simulazione che maschera una causa illecita, come un’operazione in frode al divieto di patto commissorio, ma la sua ammissione resta subordinata alla valutazione del giudice sulle concrete risultanze probatorie.

  • art. 2724 c.c.

    La deroga al divieto della prova testimoniale richiede i presupposti previsti dalla norma; il giudice di merito può negarne l’ammissibilità ove ritenga non adeguatamente supportata la prospettazione di parte.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere valutate nel complesso delle emergenze di causa; la loro idoneità è rimessa al giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non discende dalla mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio, ma solo dall’utilizzazione di prove non dedotte o da un uso illegittimo delle prove legali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamata nel corpo della motivazione come parametro per ribadire che la censura non può risolversi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 1351 c.c.

    Richiamato in relazione al preliminare di compravendita invocato dai ricorrenti, per rilevare l’assenza di prova di un valido assetto negoziale intermedio idoneo a sorreggere la tesi difensiva.

  • art. 2744 c.c.

    Il patto commissorio è vietato; l’operazione negoziale che lo eluda, anche tramite vendita con patto di riscatto o retrovendita usata come garanzia, può integrare causa illecita.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure in cassazione sono state esaminate distinguendo tra violazione di legge e vizio motivazionale; il motivo ex n. 5 è stato ritenuto inammissibile per mancata specificità e, comunque, per la presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la soccombenza del ricorrente, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando si allega che una compravendita sia in realtà un’operazione di garanzia elusiva del divieto di patto commissorio, la prova testimoniale può essere astrattamente ammissibile tra le parti; tuttavia, l’ammissibilità e il peso della prova restano subordinati alla concreta credibilità della ricostruzione e alle risultanze complessive di causa.
  • La mancata produzione del documento decisivo che si assume essere nella disponibilità della parte, specie se coerente con il principio di vicinanza della prova, può legittimare il giudice di merito a ritenere non provata la tesi alternativa prospettata.
  • In cassazione non è deducibile come violazione dell’art. 115 c.p.c. la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre allegare l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti, prove assunte fuori dai limiti legali oppure l’attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che non la possiedono.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere specifico e, in presenza di doppia conforme, deve confrontarsi con le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.
  • La denuncia di simulazione o di causa illecita non impedisce al giudice di negare l’istruttoria orale quando reputi, all’esito del complesso quadro probatorio, che la prospettazione difensiva sia inattendibile e che non ricorrano i presupposti per la deroga al divieto di prova testimoniale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravenditaInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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