Ordinanza n. 2616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 03107/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva negato la tutela cautelare nella controversia sull'idoneità psico-fisica del candidato, anche in relazione alla presenza di tatuaggi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione e la rinnovazione dell'accertamento della propria idoneità psico-fisica. La censura è stata sostenuta dalla documentazione medica relativa a un protocollo di laserterapia sinergica per la rimozione dei tatuaggi. Il certificato specialistico del 23 marzo 2026 attestava l'assenza di esiti cicatriziali o segni di necrosi, la permanenza soltanto di una modestissima quantità di pigmento residuo superficiale in corrispondenza dell'estremo mediale del braccio destro e, per il resto, la rimozione pressoché ultimata dei tatuaggi, con ablazione quasi del tutto definitiva del pigmento. L'appello è stato quindi prospettato come assistito da fumus boni iuris nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare, riformando l'ordinanza del TAR e accogliendo l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha disposto un nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica del candidato da parte di una Commissione in diversa composizione, ritenendo adeguato il fumus boni iuris alla luce della documentazione specialistica sulla quasi completa rimozione dei tatuaggi e sull'assenza di esiti cicatriziali o necrotici. Ha compensato tra le parti le spese dell'appello cautelare e ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, a seguito della concessione della misura cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione specialistica sopravvenuta o comunque rilevante che attesti la quasi completa rimozione di tatuaggi e l'assenza di esiti cicatriziali o necrotici può integrare un adeguato fumus boni iuris rispetto alla contestazione dell'esito dell'accertamento di idoneità psico-fisica.
- Quando gli elementi sanitari prodotti dal candidato pongono in dubbio l'attualità o la correttezza dell'accertamento di idoneità psico-fisica, il giudice amministrativo può disporne la rinnovazione davanti a una Commissione in diversa composizione quale misura cautelare.
- L'accoglimento dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR comporta la riforma della decisione cautelare di primo grado e l'accoglimento della domanda cautelare originaria, con trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
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