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Sentenza

Sentenza n. 1688/2026 - Torino, Sezione 2

per l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Alessandria in relazione all’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 da Luisolar in data 19 ottobre 2022 e successivamente riattivata in data 29 maggio 2024, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un progetto agrivoltaico da realizzarsi nei Comuni di Tortona (AL) e Alessandria (AL), di potenza nominale pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione;

Giustizia amministrativa202600065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Provincia di Alessandria sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un progetto agrivoltaico da 60 MW

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalla Provincia di Alessandria in relazione all'istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 il 19 ottobre 2022 e successivamente riattivata il 29 maggio 2024. L'istanza riguardava la realizzazione, nei Comuni di Tortona e Alessandria, di un progetto agrivoltaico denominato "Tortona 1", di potenza nominale pari a 60 MW, comprensivo delle opere di connessione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio, la Provincia di Alessandria ha concluso il procedimento rilasciando alla società l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del progetto agrivoltaico, con determinazione dell'11 giugno 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Il giudizio è stato definito in rito, senza esame della fondatezza del silenzio originariamente contestato. Le spese sono state compensate, essendovi accordo tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La norma è indicata quale base normativa dell'istanza di autorizzazione unica relativa alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto agrivoltaico.

Massime di principio

  • La conclusione del procedimento amministrativo mediante l'adozione del provvedimento richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro il silenzio-inadempimento, con conseguente improcedibilità del giudizio.
  • Quando la parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'adozione del provvedimento richiesto e le parti concordano sulla regolazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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