Sentenza n. 99/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 116/2024 del 17.04.2024, resa nel giudizio n. 199/2023 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 116/2024, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 116/2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente precaria, per le supplenze svolte negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, a beneficiare della carta del docente, condannando il Ministero ad attribuirle complessivamente euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza poiché la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza civile mediante attestazione del Tribunale di Campobasso del 4 aprile 2025. Ha inoltre ritenuto adeguata la notificazione al Ministero, effettuata l'8 novembre 2024 mediante copia conforme trasmessa via PEC, rilevando che, dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla l. n. 197/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all'originale. Il giudice ha affermato che una sentenza del giudice ordinario del lavoro rientra tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Ha quindi ordinato al Ministero di mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni indicati, attribuendo la somma complessiva di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, entro 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo un ulteriore termine di 40 giorni decorrente dall'istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando debitore dell'obbligo di conformazione è una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione una sentenza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; è sufficiente la copia attestata conforme all'originale.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto le modifiche alla disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale richiamate dal giudice.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, applicata dal giudice in tema di notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione o di pagamento.
- Per l'ammissibilità dell'ottemperanza occorre dimostrare il passaggio in giudicato del titolo e l'inesecuzione, totale o parziale, delle statuizioni da parte dell'amministrazione obbligata.
- Dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023, ai fini dell'esecuzione di una sentenza è sufficiente la notificazione di una copia attestata conforme all'originale, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di persistente inadempimento.
- L'esecuzione del giudicato che riconosce un beneficio economico può essere ordinata mediante l'attribuzione della somma capitale indicata nel titolo, oltre agli accessori espressamente riconosciuti fino all'effettivo soddisfo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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