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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27233/2021 del 07/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce dallo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio di una società di persone e dalla conseguente liquidazione della sua quota. Il giudice di merito aveva determinato il valore della quota includendo attrezzature aziendali, avviamento e crediti verso i soci, e aveva ritenuto nullo il successivo provvedimento di esclusione del socio. La società ricorrente, in cassazione, ha censurato: 1) la decisione che aveva computato l'avviamento nella liquidazione ex art. 2289 c.c., sostenendo che l'avviamento non dovesse essere riconosciuto, o comunque dovesse essere ridotto, perché la clientela sarebbe dipesa dall'attività personale del socio receduto, che aveva poi proseguito l'attività nello stesso settore e nello stesso ambito territoriale, sottraendo alla società la clientela; 2) il mancato scomputo, dall'importo dovuto al socio, di somme che quest'ultimo avrebbe già percepito tramite prelevamenti in contanti e addebiti relativi a contributi e imposte, deducendo altresì che tali risultanze documentali erano nel fascicolo d'ufficio e che la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisirle; 3) la mancata valorizzazione di un giuramento decisorio e la pretesa contraddittorietà della motivazione, assumendo che la Corte territoriale avesse prima escluso e poi valorizzato, in modo incoerente, le somme percepite o imputabili al socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a contestare una ricognizione del fatto e una valutazione di merito già compiutamente affrontate dai giudici territoriali, i quali avevano correttamente applicato l'art. 2289 c.c. includendo l'avviamento nella quota da liquidare e avevano anche rilevato che la questione dei prelevamenti era stata sollevata tardivamente in appello, in violazione dell'art. 345 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, investiva in realtà la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto, oltre a difettare dei requisiti di specifica indicazione e produzione dei documenti richiamati; la Corte ha anche ribadito che l'acquisizione di documenti tardivi tramite consulenza tecnica richiede il consenso espresso di tutte le parti ex art. 198 c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il giuramento decisorio non può essere utilizzato per introdurre un tema di prova nuovo in appello e perché la pretesa contraddittorietà era insussistente, essendo la motivazione della Corte territoriale sorretta da una duplice ratio, una delle quali ad abundantiam. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2289 c.c.

    Nella liquidazione della quota del socio di società di persone deve essere considerato il valore attuale della partecipazione, comprensivo dell'avviamento quale fattore di redditività dell'azienda.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Non consente di censurare una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta risultante dalle prove, che attiene al merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze che si limitano a prospettare letture alternative del materiale probatorio non integrano il vizio di motivazione nei limiti attualmente consentiti.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotti fatti nuovi o nuove eccezioni non tempestivamente dedotti in primo grado.

  • art. 198 c.p.c.

    L'esame di documenti accessori da parte del consulente tecnico richiede l'espresso consenso di tutte le parti; non è ammissibile l'utilizzo della consulenza per surrogare la tardiva produzione di prove documentali su fatti costitutivi o impeditivi.

  • art. 2303 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione allo scomputo di somme già percepite o imputabili al socio nella liquidazione della quota.

  • art. 2736 c.c.

    Richiamato in relazione al giuramento decisorio, ma la Corte ne esclude l'utilizzabilità per introdurre un quid novum in appello.

  • art. 233 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 345 c.p.c. e all'art. 115 c.p.c. senza che la Corte ravvisi un vizio decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per contestare l'apprezzamento delle prove, ma la Corte ribadisce che la critica non può trasformarsi in rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella liquidazione della quota del socio receduto di una società di persone, l'avviamento aziendale va considerato come componente del valore della partecipazione quando rappresenti un fattore di redditività dell'impresa alla data di cessazione del rapporto.
  • Una censura formalmente proposta come violazione di legge non è ammissibile se mira soltanto a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • In appello non possono essere introdotti, mediante nuove deduzioni o richieste istruttorie tardive, fatti costitutivi o eccezioni non tempestivamente allegati in primo grado.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • L'acquisizione, tramite consulenza tecnica, di documenti tardivamente prodotti è ammissibile solo nei limiti dei documenti accessori e con l'espresso consenso di tutte le parti; non può essere usata per aggirare le regole sulla tempestiva produzione delle prove.
  • Il giuramento decisorio non può essere impiegato per introdurre in fase di gravame un tema di indagine nuovo rispetto a quello già devoluto al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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