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Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A) della nota prot. n. 5563 del 05.08.2025, del Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di primo grado “M. Stanzione” di Orta di Atella (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno al minore -OMISSIS- su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202504208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del dirigente scolastico che assegnava al minore 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 30 ore di frequenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituto scolastico attestava l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto del minore, affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza e la condanna dell'amministrazione all'assegnazione di 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha riferito di avere proposto un distinto ricorso contro il PEI successivamente redatto, anch'esso relativo all'assegnazione di 18 ore, e che, a seguito della misura cautelare monocratica e dell'ordine giudiziale di redigere il PEI, l'amministrazione aveva revisionato il PEI e assegnato l'insegnante di sostegno per l'intero orario, con rapporto 1:1. È stata quindi chiesta la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione scolastica aveva adempiuto alle richieste sostanziali del ricorrente, redigendo un PEI adeguato alla patologia e assegnando il sostegno per l'intero orario di frequenza con rapporto 1:1. Il Collegio ha precisato che il medesimo esito era già stato dichiarato nel distinto giudizio avente a oggetto il PEI, proposto autonomamente anziché mediante motivi aggiunti, e ha compensato le spese per evitare duplicazioni rispetto al successivo giudizio relativo al medesimo bene della vita.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale decisione con sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    eventuale oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    eventuale tutela dei dati relativi alla salute

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse

    Richiamato insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali

    Richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, non essendo più attuale l'interesse alla decisione di annullamento.
  • La revisione del PEI e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, con rapporto 1:1, soddisfano la pretesa relativa alla copertura integrale del sostegno quando tali misure risultano adeguate alla condizione dell'alunno.
  • Quando più giudizi autonomi riguardano il medesimo bene della vita e uno di essi ha già condotto alla cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate per evitare indebite duplicazioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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