Sentenza n. 7019/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) quanto al ricorso n. 6361 del 2025: del decreto della Questura di Roma, emesso il 4 marzo 2025, notificato il 18 marzo 2025, con il quale è stata respinta l’istanza dallo stesso presentata per il rilascio dell’autorizzazione del porto di fucile per l’esercizio venatorio e con cui, contestualmente, gli è stata revocata la licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo n. -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS- il 23 marzo 2024; b) quanto al ricorso n. 14804 del 2025: del decreto della Prefettura di Roma - Area I TER - Ordine e Sicurezza Pubblica - avente protocollo n. -OMISSIS- - emesso il 26 agosto 2025 e notificato l'11 settembre 2025, con il quale è stato fatto divieto al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e con il quale gli è stato contestualmente intimato, qualora non vi avesse già provveduto, di cedere le armi e munizioni, già oggetto di ritiro amministrativo, a persona non convivente legittimata a detenerle o, in alternativa, di provvedere, a sue spese, alla relativa disattivazione o alla rottamazione delle stesse, entro il termine di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, nonché di ogni altro atto, documento e verbale presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto dell'istanza di rilascio del porto di fucile per uso venatorio e di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo, nonché decreto della Prefettura di Roma recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti fondati su un episodio del 12 dicembre 2024, qualificato dall'amministrazione come forma di violenza di genere ai danni della coniuge, e su un procedimento penale risalente al 2000, conclusosi per remissione della querela. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 5, 11 e 43 del T.U.L.P.S., violazione dell'art. 3 della l. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e difetto di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la coniuge aveva escluso di essere stata aggredita, riferendo che il trauma era derivato accidentalmente da un allenamento comune; che il procedimento penale relativo all'episodio era stato archiviato; che il precedente del 2000 era remoto e già ritenuto non ostativo nel 2024, quando gli era stata rilasciata la licenza per il tiro a volo; e che l'amministrazione non aveva svolto adeguati approfondimenti sulla sua personalità, sulle sue condizioni di vita e sulle sue frequentazioni.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi per la connessione oggettiva e soggettiva e li ha accolti. Ha ritenuto che, pur disponendo di ampia discrezionalità in materia di porto e detenzione di armi, l'amministrazione debba fondare le proprie determinazioni su un'istruttoria adeguata e su una motivazione coerente e sufficiente. Nel caso concreto, la motivazione dei provvedimenti era stata concentrata sull'episodio del 12 dicembre 2024 e sul procedimento penale del 2000. L'inquadramento dell'episodio come violenza di genere risultava però contraddetto dalle dichiarazioni della coniuge, che aveva escluso l'aggressione e riferito di un incidente durante un allenamento, nonché dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero e dal successivo decreto di archiviazione. Anche il precedente procedimento penale, risalente a circa venticinque anni prima e conclusosi per remissione della querela, era stato già ritenuto non ostativo al rilascio della licenza di porto d'armi nel 2024. Tali elementi rendevano necessario un più approfondito accertamento e una motivazione più adeguata circa l'asserita inaffidabilità del ricorrente. Il TAR ha quindi annullato entrambi i provvedimenti per difetto di istruttoria e di motivazione, lasciando salve eventuali ulteriori e rinnovate valutazioni dell'amministrazione. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 1, 5, 11 e 43 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni disciplinano il potere dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto e detenzione di armi; il loro esercizio, pur ampiamente discrezionale, deve essere sostenuto da un'istruttoria adeguata e da una motivazione sufficiente.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del provvedimento amministrativo; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non adeguatamente confrontata con gli elementi istruttori contrari alla qualificazione dei fatti e all'affermazione di inaffidabilità.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto comunicato nel procedimento per il rilascio del titolo di polizia.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza di merito nell'ambito della trattazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- Anche quando la pubblica amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità in materia di porto e detenzione di armi, il giudizio di affidabilità e di possibile abuso deve risultare da un'istruttoria concreta, completa e coerente con tutti gli elementi disponibili.
- Un provvedimento limitativo del porto o della detenzione di armi è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando qualifica un episodio come indice di violenza o pericolosità senza confrontarsi con le dichiarazioni della persona coinvolta, con gli esiti degli accertamenti penali e con gli elementi fattuali di segno contrario.
- Un procedimento penale archiviato per insufficienza degli elementi necessari all'esercizio dell'azione penale non impedisce in assoluto una valutazione amministrativa autonoma, ma tale valutazione deve spiegare specificamente perché i fatti conservino, nonostante l'archiviazione, rilevanza sintomatica dell'inaffidabilità del destinatario.
- Un precedente penale remoto, concluso per remissione della querela e già ritenuto non ostativo al rilascio di un titolo di polizia, non può essere valorizzato isolatamente per fondare successivamente un giudizio di inaffidabilità senza una motivazione rafforzata e un esame complessivo della situazione personale dell'interessato.
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