Cassazione Penale, Sentenza n. 36915/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Presidente del Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio, rilevando che il giudice dell'opposizione non poteva rigettare l'istanza per motivi diversi da quelli adottati dal primo giudice in violazione del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'istanza originaria era stata ritenuta inammissibile per mancata presentazione della certificazione consolare richiesta dall'art.79 del d.P.R. 30 maggio 2002 (TUSG) e per la mancata indicazione dei redditi dei familiari conviventi; il giudice dell'opposizione ha ritenuto sanata la carenza della certificazione consolare (per presentazione successiva) ma ha poi rigettato l'opposizione per un motivo diverso (assenza dell'indicazione dei redditi dei familiari), determinando la doglianza di violazione del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo applicabile all'opposizione ex art.99 DPR 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (TUSG) art.79
Richiede la certificazione consolare per l'attestazione dei redditi percepiti all'estero da cittadini extracomunitari; la mancata produzione può rendere inammissibile l'istanza salvo che non sia dimostrato l'infruttuoso tentativo di acquisizione per poter utilizzare l'autocertificazione
d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (TUSG) art.94
Consente la sostituzione della certificazione consolare con un'autocertificazione solo se l'interessato dimostra di aver tentato inutilmente di ottenere il certificato dall'autorità competente
d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (TUSG) art.99
Regola l'opposizione al diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha confermato che tale opposizione ha natura di mezzo di impugnazione soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius
codice di procedura penale
art.125; art.597, comma 3
Richiamati come riferimenti ai principi processuali (effetto devolutivo e divieto di reformatio in peius) applicabili all'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabili tali principi anche all'opposizione ex art.99 DPR 115/2002
codice di procedura civile
Richiamato dal ricorrente come parametro sul regime devolutivo delle impugnazioni civili; la Corte si è comunque basata sulla giurisprudenza penale che qualifica l'opposizione come rimedio impugnatorio
Massime di principio
- L'opposizione al diniego del patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art.99 DPR 115/2002 va considerata un mezzo di impugnazione soggetto al principio devolutivo e al divieto di reformatio in peius: il giudice dell'opposizione non può rigettare l'istanza per motivi diversi da quelli adottati dal primo giudice.
- La mancata produzione della certificazione consolare (art.79 TUSG) costituisce motivo legittimo di inammissibilità se non è documentato l'infruttuoso tentativo di acquisizione; la possibilità di sostituirla con autocertificazione è subordinata alla prova di tale tentativo (art.94, comma 2 TUSG).
- Se il primo provvedimento motiva il diniego su un elemento specifico, il giudice dell'opposizione non può introdurre nuove ragioni decisive che peggiorino la posizione del ricorrente; eventuali carenze sostanziali (es. omissione di dati reddituali) devono essere valutate nel primo grado e non possono diventare nuovi capi di rigetto in opposizione.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente ogni tentativo di acquisire certificazioni estere e fornire indicazioni complete sui redditi propri e dei familiari conviventi per evitare censure formali e il rischio di inammissibilità.
- In caso di rigetto in sede di opposizione per nuovi motivi, valutare prontamente impugnazione per violazione del divieto di reformatio in peius, richiamando la giurisprudenza che qualifica l'opposizione come impugnazione soggetta a regole devolutive.
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