Sentenza del 16/02/2016 n. 92 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Agli impianti fotovoltaici spetta comunque il beneficio di cui all'art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388/2000
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva realizzato nel 2008 due impianti fotovoltaici e aveva usufruito della detassazione prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388/2000, indicando un investimento agevolabile pari a 73.527 euro. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto il beneficio sostenendo che l'impianto non riducesse direttamente i danni ambientali derivanti dall'attività principale della società, consistente nel commercio di gas mediante condotte, e che la produzione di energia elettrica fosse soltanto un'attività secondaria non originariamente compresa nell'oggetto sociale. L'Ufficio aveva inoltre richiamato l'esistenza di altre forme di incentivazione per il fotovoltaico. La società ha sostenuto che l'impianto fotovoltaico costituisce di per sé un investimento ambientale e che la normativa non richiede che esso sia collegato all'attività principale dell'impresa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il riconoscimento dell'agevolazione. Ha ritenuto che la valutazione dell'idoneità ambientale dell'investimento spettasse al Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6, comma 17, della Legge n. 388/2000, mentre all'Agenzia delle Entrate competesse il controllo dei profili contabili e dell'importo detassabile. La Commissione ha inoltre escluso che la legge imponesse una distinzione tra attività primaria e secondaria e ha affermato che un impianto fotovoltaico è, per sua natura, un investimento ambientale in quanto riduce le emissioni di CO2 rispetto all'energia tradizionale. È stata ritenuta irrilevante anche la modifica dell'oggetto sociale finalizzata a includere la produzione di energia elettrica. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere alla società le spese di lite, liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
Art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000 – Tremonti ambientale
agevolazione fiscale per le imprese che realizzano investimenti ambientali
La norma introduce una generale agevolazione per gli investimenti ambientali delle imprese. Secondo la Commissione, la realizzazione di un impianto fotovoltaico rientra di per sé tra tali investimenti, poiché consente di ridurre le emissioni di CO2, senza che siano richiesti ulteriori requisiti relativi al collegamento con l'attività principale dell'impresa.
Art. 6, comma 17, Legge n. 388/2000
potere di controllo sugli investimenti agevolabili
La verifica dell'idoneità ambientale dell'investimento spetta al Ministero competente, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, e non all'Agenzia delle Entrate. All'Ufficio fiscale resta il controllo degli aspetti contabili e della corretta quantificazione dell'importo detassabile.
Decreto legislativo n. 387/2003
tariffa incentivante per le imprese produttrici di energia solare
L'esistenza di altri incentivi pubblici per la produzione di energia fotovoltaica non esclude automaticamente la fruizione della Tremonti ambientale, secondo la decisione esaminata.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 luglio 2012
riconoscimento dell'idoneità dell'investimento ambientale in un impianto fotovoltaico
Il decreto è stato richiamato come conferma dell'idoneità ambientale degli impianti fotovoltaici e della competenza ministeriale sul relativo controllo, anche con riferimento a investimenti precedenti.
Massime di principio
- Un impianto fotovoltaico può essere considerato, in linea generale, un investimento ambientale agevolabile quando contribuisce alla riduzione delle emissioni rispetto alle fonti energetiche tradizionali.
- L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'autorità ministeriale competente nella valutazione tecnica dell'idoneità ambientale dell'investimento; può però verificare la corretta contabilizzazione, l'inerenza fiscale e la quantificazione del beneficio.
- Salvo un'espressa previsione normativa, non è legittimo negare l'agevolazione sostenendo che l'investimento riguardi un'attività secondaria anziché l'attività principale dell'impresa.
- L'ampliamento dell'oggetto sociale per includere la produzione o vendita di energia elettrica è, di per sé, lecito e non rende automaticamente abusiva o indebita la richiesta dell'agevolazione.
- La fruizione di un diverso incentivo per il fotovoltaico non esclude necessariamente un'ulteriore agevolazione fiscale: occorre verificare le specifiche regole sul cumulo e l'eventuale sovrapposizione dei benefici.
- Per sostenere il beneficio è comunque necessario documentare l'investimento, la sua effettiva realizzazione, i costi agevolabili e il rispetto degli eventuali limiti quantitativi o procedurali previsti dalla normativa applicabile.
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