Cassazione Penale, Sentenza n. 30636/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; il difensore ha dedotto che tale disposizione non è applicabile quando l'imputato appellante è detenuto (anche se per diversa causa), perché in tal caso le notificazioni devono essere eseguite a mani dell'imputato presso la casa circondariale ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si applica all'imputato detenuto (anche se detenuto per diversa causa), perché la disciplina delle notificazioni all'imputato detenuto (art. 156) impone la consegna della copia all'interessato nel luogo di detenzione e l'art. 161 configura dichiarazione/elezione di domicilio come atto della persona non detenuta; ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e i principi della CEDU sull'accesso effettivo alla giustizia; di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte di appello di Bologna per il prosieguo del giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la disposizione, che richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione, non è applicabile all'imputato detenuto al momento della proposizione dell'appello, anche se detenuto per altra causa.
art. 156 cod. proc. pen.
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto si eseguono mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione; la Corte afferma che tale disciplina si applica anche quando l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale si esegue la notificazione.
art. 161, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 161 (come riformulato) nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto della persona non detenuta o internata; l'imputato detenuto è domiciliato ex lege presso l'istituto penitenziario e potrà dichiarare/eleggere domicilio utilmente solo al momento della scarcerazione.
d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art.10 e art.33)
Le modifiche normative che hanno introdotto l'art. 581, comma 1-ter, e riformulato art.156 e art.161 sono state interpretate dalla Corte alla luce del principio che la disciplina delle notificazioni al detenuto prevale e che le nuove formalità non possono ostacolare l'accesso alla giustizia del detenuto.
art. 6 CEDU
Rilevato come parametro di bilanciamento: formalità processuali che impediscano l'accesso effettivo alla giustizia possono violare l'art. 6 CEDU; la Corte ha evitato di interpretare le nuove formalità in modo da precludere il diritto di difesa dell'imputato detenuto.
art. 24 Cost.
Richiamato come principio costituzionale dell'effettività del diritto di difesa e del diritto di impugnare, da bilanciare con le finalità delle formalità processuali.
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'appello (anche se per diversa causa), le notificazioni devono essere eseguite a mani nell'istituto di detenzione e non si può ritenere inapplicabile tale regime per effetto di una dichiarazione/elezione di domicilio.
- L'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter, (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità) non si applica all'imputato detenuto al momento dell'impugnazione.
- La dichiarazione o elezione di domicilio è atto della persona non detenuta: il detenuto resta domiciliato ex lege nell'istituto penitenziario e potrà eleggere domicilio utilmente soltanto dopo la scarcerazione.
- Le formalità processuali che ostacolano l'accesso effettivo alla giustizia e al diritto di difesa (art. 6 CEDU e art. 24 Cost.) devono essere interpretate restrittivamente; non vanno applicate in modo da creare barriere ingiustificate all'impugnazione.
- In caso di scarcerazione sopravvenuta prima della citazione per appello, è comunque possibile invitare il soggetto a eleggere/dichiarare domicilio per il procedimento, così da tutelare le esigenze di reperimento senza precludere l'accesso al rimedio.
Testo integrale
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