Cassazione Civile, Ordinanza n. 33815/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto il saldo IMU per l’anno 2015 su vari box auto posseduti dalla società. La società ha impugnato l’atto sostenendo di avere diritto all’esenzione prevista per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, deducendo che la dichiarazione IMU presentata per il 2013 spiegasse effetti anche per gli anni successivi in assenza di variazioni e che la destinazione alla vendita dei beni risultasse documentalmente provata. Ha inoltre censurato la decisione d’appello per avere valorizzato elementi ritenuti illegittimi o inconferenti, in particolare l’omessa dichiarazione annuale IMU, una relazione della polizia locale redatta quattro anni dopo e una frase contenuta nella relazione di gestione societaria, lamentando violazione delle regole sulle presunzioni, sull’onere della prova, sul libero convincimento e sul contraddittorio nello svolgimento degli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto che la decisione di merito avesse correttamente desunto, da una valutazione complessiva di elementi indiziari, che i box non fossero più mantenuti nella destinazione originaria alla vendita ma fossero stati messi a disposizione per il servizio di parcheggio, con conseguente venir meno del presupposto dell’agevolazione IMU. Ha considerato assorbito il ricorso incidentale del Comune, condizionato all’eventuale accoglimento del principale. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
richiamato come norma che disciplina l’agevolazione/esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione
art. 13, comma 12-ter, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato per sostenere la tesi sull’efficacia della dichiarazione IMU e, nel ragionamento della Corte, superato dalla valutazione fattuale sulla diversa destinazione dei beni
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo sul riparto dell’onere della prova; la Corte ha escluso un suo rovesciamento, ritenendo utilizzati elementi probatori ritualmente acquisiti
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di prova per presunzioni e di qualificazione degli indizi
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha ricordato la libera valutazione del materiale probatorio salvo prova legale
art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
invocato per contestare la relazione della polizia locale; la Corte ha ritenuto non pertinente la doglianza perché tale elemento non è stato decisivo
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per il deposito della memoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- L’agevolazione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita spetta solo finché permane effettivamente tale destinazione; se il bene è utilizzato in modo incompatibile con la vendita, il beneficio viene meno.
- La dichiarazione IMU presentata in un anno può non essere decisiva ove il giudice accerti, per l’anno d’imposta contestato, una diversa destinazione economica del bene; la verifica sostanziale prevale sulla mera formalità dichiarativa quando emergano variazioni rilevanti.
- In tema di prova presuntiva, il giudice può fondare la decisione anche su un solo indizio, purché grave e preciso, e deve valutare gli elementi indiziari nel loro complesso; in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione, non la mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Non si configura violazione dell’art. 116 c.p.c. quando il giudice attribuisce valore preminente ad alcuni elementi probatori ritualmente acquisiti e li ritenga logicamente sufficienti a fondare la decisione.
- La deduzione di violazione dell’onere della prova non è fondata se il giudice non ha invertito l’onere, ma ha semplicemente tratto la prova del fatto da elementi già acquisiti al processo, applicando il principio di acquisizione probatoria.
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