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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32873/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dai rapporti intercorsi tra un soggetto e una società pubblica: in una prima fase il rapporto era stato formalmente qualificato come collaborazione autonoma/professionale; successivamente erano stati stipulati vari contratti di somministrazione di lavoro e contratti a termine, con proroghe, fino all’ultimo contratto a termine in deroga assistita per il periodo 2 aprile 2013-1 dicembre 2013, giustificato con un "picco di lavoro" connesso alla costituzione di una sala operativa e videosorveglianza. Il lavoratore aveva chiesto di accertare la simulazione dei rapporti autonomi, l’illegittimità dei contratti di somministrazione e a termine e, per effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’11 febbraio 2003. In appello, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto, affermando da un lato che la stipulazione dei successivi contratti di somministrazione e a termine integrava mutuo consenso alla risoluzione dei precedenti rapporti autonomi e l’avvio consensuale di un diverso percorso professionale subordinato, dall’altro che i rapporti precedenti, pur rivestendo forma di collaborazione autonoma, in concreto erano rapporti subordinati. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) falsa applicazione degli artt. 1372 e 2113 c.c., sostenendo l’illogicità della tesi del mutuo consenso alla risoluzione di rapporti che la stessa sentenza riteneva in realtà simulati e subordinati; 2) violazione dell’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 e falsa applicazione della lett. b) del medesimo comma, per l’applicazione delle decadenze anche ai contratti di somministrazione scaduti prima dell’entrata in vigore della norma; 3) violazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza della causale del picco di lavoro rispetto alle mansioni svolte; 4) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla asserita mancata osservanza del periodo cuscinetto ex art. 5, commi 3 e 4-bis, seconda parte, d.lgs. n. 368/2001. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, perché la motivazione della sentenza d’appello era affetta da contraddittorietà insanabile: non era coerente affermare insieme la risoluzione consensuale dei precedenti rapporti autonomi per ingresso in un nuovo percorso subordinato e, al contempo, il riconoscimento che quei rapporti erano già in concreto subordinati. Tale contrasto irriducibile rendeva incomprensibili le ragioni della decisione e impediva di verificare una chiara volontà del lavoratore di porre fine ai rapporti pregressi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta per vizio motivazionale, in quanto la sentenza d’appello presentava affermazioni tra loro inconciliabili sulla natura dei rapporti precedenti e sulla loro asserita risoluzione consensuale.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di desumere un mutuo consenso alla risoluzione da una sequenza contrattuale ritenuta, secondo altra parte della motivazione, meramente simulata.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la qualificazione come risoluzione consensuale di rapporti di lavoro in un contesto in cui era contestata la reale subordinazione del rapporto.

  • art. 32, comma 4, legge n. 183 del 2010

    Evocato come disciplina delle decadenze applicabili all’impugnazione dei contratti di lavoro a termine; la Corte non decide sul punto perché il motivo è assorbito.

  • art. 32, comma 4, lett. b), legge n. 183 del 2010

    Censurato dal ricorrente per la ritenuta applicazione ai contratti di somministrazione; la questione resta assorbita.

  • art. 32, comma 4, lett. d), legge n. 183 del 2010

    Censurato dal ricorrente quale norma che, a suo avviso, avrebbe dovuto regolare la decadenza nella fattispecie; la Corte non esamina il merito per assorbimento.

  • art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010 conv. in l. n. 10 del 2011

    Citato nel riepilogo della sentenza impugnata come fonte della proroga del regime decadenziale; non oggetto di autonoma decisione di legittimità.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato per contestare la legittimità della causale del contratto a termine per "picco di lavoro"; motivo assorbito.

  • art. 5, commi 3 e 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    Richiamato per dedurre la violazione del periodo "cuscinetto" tra contratti a termine; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla necessità di ricondurre con chiarezza le censure a uno dei motivi tipici di ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Citato nel passaggio procedurale relativo alla trattazione camerale e al termine per il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • È affetta da nullità per vizio della motivazione la sentenza che presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da rendere incomprensibili le ragioni della decisione.
  • Non è logicamente sostenibile desumere una risoluzione consensuale di precedenti rapporti di lavoro sulla base della stipulazione di successivi contratti, se la stessa motivazione afferma che i rapporti precedenti erano in realtà già subordinati e non autonomi.
  • Quando un primo motivo di ricorso investe un vizio radicale della motivazione che impone la cassazione, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere immediatamente riconducibili a uno dei motivi tipici previsti dall’art. 360 c.p.c., pur senza formule sacramentali, ma con sufficiente chiarezza del vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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