Parere n. 913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione Civile – Ufficio Motorizzazione Civile di Latina per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 44/AP/25RA del 21 ottobre 2025, notificato in data 24 ottobre 2025, recante: “Revisione patente di guida cat. “B” n. LT5512552L, di -OMISSIS- -OMISSIS- nata a -OMISSIS- (LT) il 11/06/1964”, e del provvedimento prot. n. 68/AP/21/R5, del 21 ottobre 2025, notificato in data 24 ottobre 2025, recante: “Revisione patente di guida cat. “B” n. LT5512552L, di -OMISSIS- -OMISSIS- nata a -OMISSIS- (LT) il 11/06/1964”, emessi dalla Sezione coordinata Motorizzazione Civile di Latina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dei provvedimenti del 21 ottobre 2025 recanti la revisione della patente di guida di categoria B per azzeramento del punteggio e per la commissione, nell’arco di dodici mesi, di tre violazioni comportanti la decurtazione di cinque punti ciascuna.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, di due provvedimenti con cui la Motorizzazione Civile di Latina ha disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della strada. Ha dedotto: l’erroneo cumulo di punti per violazioni contestuali; il superamento del termine ragionevole del procedimento e l’illegittimità dell’esercizio tardivo del potere; la violazione dei principi di buon andamento, affidamento e certezza del diritto; il difetto di attualità, l’irragionevolezza, lo sviamento e la sproporzione degli effetti; nonché la compressione del diritto di partecipazione procedimentale. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione preliminare del Ministero. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nel parere, la revisione della patente disposta a seguito della perdita del punteggio e gli atti di decurtazione dei punti hanno natura di sanzioni accessorie conseguenti a violazioni delle norme di comportamento nella circolazione stradale; la relativa controversia è quindi devoluta al giudice ordinario. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con assorbimento della domanda cautelare. È stata fatta salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., ferme le eventuali decadenze e preclusioni.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
Il ricorso straordinario è inammissibile perché la controversia sulla revisione della patente conseguente alla perdita del punteggio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La revisione e la decurtazione dei punti condividono la natura di sanzioni accessorie derivanti da violazioni delle norme di comportamento nella circolazione stradale.
Motivi relativi all’illegittimità dei provvedimenti
I motivi concernenti l’erroneo cumulo dei punti, il termine ragionevole del procedimento, l’affidamento, la certezza del diritto, la proporzionalità, l’attualità del potere e la partecipazione procedimentale non sono stati esaminati perché assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione.
Domanda cautelare
L’esame della domanda di sospensione cautelare è stato assorbito in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, c.p.a.
il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa
La disposizione preclude il ricorso straordinario quando la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
art. 11 c.p.a.
Consente, nei presupposti e nei termini previsti, la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, salva la permanenza di eventuali decadenze e preclusioni.
art. 126-bis del Codice della strada
Costituisce la base normativa dei provvedimenti di revisione della patente adottati per azzeramento del punteggio o per la commissione di più violazioni comportanti decurtazione di punti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; se la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La controversia relativa alla revisione della patente di guida disposta per perdita del punteggio appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché il provvedimento di revisione e gli atti di decurtazione dei punti hanno natura di sanzioni accessorie conseguenti a violazioni delle norme di comportamento nella circolazione stradale.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, l’esame dei motivi di merito e della domanda cautelare resta assorbito, salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., senza pregiudizio per eventuali decadenze e preclusioni.
Revisione della patente per perdita del punteggio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una conducente privata contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Motorizzazione Civile di Latina. Sono stati impugnati due provvedimenti del 21 ottobre 2025, notificati il 24 ottobre 2025, con i quali è stata disposta la revisione della patente di categoria B ai sensi dell’art. 126-bis del Codice della strada: uno per l’azzeramento del punteggio complessivo di venti punti e l’altro per la commissione, nell’arco di dodici mesi, di tre violazioni non contestuali comportanti la decurtazione di cinque punti ciascuna.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha contestato i provvedimenti deducendo l’erroneo cumulo della decurtazione dei punti, il superamento del termine ragionevole del procedimento, l’esercizio tardivo del potere, la violazione dei principi di buon andamento, affidamento e certezza del diritto, il difetto di attualità, l’irragionevolezza e la sproporzione degli effetti, nonché la compressione del diritto di partecipazione procedimentale. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti.
Eccezione preliminare del Ministero
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia appartiene al giudice ordinario. La ricorrente ha contestato tale eccezione e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Valutazione sulla giurisdizione
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione ministeriale. L’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, il parere ha affermato che, in materia di revisione della patente conseguente alla perdita del punteggio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Il provvedimento di revisione e gli atti di decurtazione dei punti condividono infatti la natura di sanzioni accessorie conseguenti all’accertamento di violazioni delle norme di comportamento nella circolazione stradale.
Decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. L’esame dei motivi di merito e della domanda cautelare è rimasto assorbito. La Sezione ha fatto salva la facoltà di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., ferme le eventuali decadenze e preclusioni.
Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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