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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 1693 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - cessione frazionata di cespiti - riqualificazione come cessione d'azienda - mancata continuità aziendale - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riqualificazione come cessione d'azienda è stata ritenuta non possibile. La mera vendita frazionata di beni e cespiti non è sufficiente, in assenza di elementi concreti che dimostrino il trasferimento di un complesso organizzato e funzionale all'esercizio della stessa attività economica. La mancata prosecuzione dell'attività nei medesimi locali e la sostanziale dispersione del personale hanno ulteriormente escluso la continuità aziendale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di considerare, ai fini dell'imposta di registro, una vendita frazionata di diversi cespiti come una cessione d'azienda. La riqualificazione è stata contestata perché, dopo il trasferimento, presso i locali dell'azienda asseritamente ceduta il cessionario non aveva proseguito la medesima attività economica. Inoltre, la maggior parte dei dipendenti dell'impresa originaria era stata collocata a riposo, posta in cassa integrazione oppure aveva trovato impiego presso altri datori di lavoro, evidenziando l'assenza di continuità aziendale.

Norme richiamate

  • Imposta di registro

    Ai fini dell'imposta di registro, l'operazione deve essere qualificata sulla base della sua effettiva natura economica. Una pluralità di cessioni di singoli beni può essere riqualificata come cessione d'azienda solo se emerge il trasferimento di un complesso organizzato idoneo a proseguire un'attività economica.

  • Principio di continuità aziendale

    La continuità dell'attività economica costituisce un elemento rilevante per distinguere la cessione d'azienda dalla semplice cessione di cespiti. La mancata prosecuzione della stessa attività e l'assenza del trasferimento sostanziale dell'organizzazione aziendale depongono contro la qualificazione come cessione d'azienda.

Massime di principio

  • La vendita separata di immobili, impianti, macchinari o altri beni non può essere automaticamente qualificata come cessione d'azienda: occorre verificare se sia stato trasferito un complesso unitario e organizzato.
  • La prosecuzione della medesima attività economica da parte dell'acquirente costituisce un importante indice della cessione d'azienda, anche se non è necessariamente l'unico elemento rilevante.
  • La mancata continuità nei locali, nell'attività e nel personale può escludere la presenza di un'azienda trasferita e sostenere la qualificazione dell'operazione come cessione di singoli beni.
  • L'Amministrazione finanziaria non può fondare la riqualificazione soltanto sulla pluralità o sulla rilevanza economica dei beni ceduti; deve dimostrare l'esistenza di un'organizzazione aziendale funzionale trasferita al cessionario.
  • La dispersione della forza lavoro, mediante pensionamento, cassa integrazione o passaggio ad altri datori di lavoro, rappresenta un elemento indiziario contrario alla continuità aziendale, soprattutto quando si accompagna alla cessazione o al mutamento dell'attività.

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