Sentenza del 31/05/2017 n. 13740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Arciconfraternita ha impugnato un avviso di accertamento TARSU relativo a un'area cimiteriale, sostenendo il difetto di motivazione e di istruttoria dell'atto, la mancata partecipazione al procedimento, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto i loculi erano concessi ai confratelli e, in subordine, l'inesistenza dei presupposti impositivi o la necessità di ridurre l'importo. Ha inoltre invocato l'esenzione prevista per gli enti ecclesiastici e ha eccepito un presunto giudicato esterno derivante da sentenze relative ad altre annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. L'eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta infondata perché le sentenze riguardavano annualità diverse, parti diverse o questioni meramente formali. I motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione dell'avviso e alla legittimazione passiva sono stati dichiarati inammissibili, principalmente per difetto di autosufficienza, formulazione cumulativa dei vizi e mancata corretta deduzione dell'omessa pronuncia. È stata inoltre esclusa l'esenzione TARSU fondata sulla destinazione religiosa dell'immobile: le aree cimiteriali producono rifiuti cimiteriali e l'esenzione non deriva automaticamente dalla natura ecclesiastica del soggetto o dalla funzione di culto. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, ma è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 241 del 1990, articoli 7 e 8
Le disposizioni sulla comunicazione di avvio del procedimento non si applicano, per espressa previsione dell'articolo 13 della medesima legge, ai procedimenti tributari.
Legge n. 241 del 1990, articolo 3
Impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, ma la relativa censura deve essere proposta in modo autosufficiente e collegata specificamente alla decisione impugnata.
Legge n. 212 del 2000, articolo 7, comma 1
Richiede la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso e non individuava il collegamento con la sentenza impugnata.
Legge n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7
Secondo la giurisprudenza richiamata, riguarda i tributi armonizzati e le verifiche svolte mediante accesso presso l'azienda del contribuente; non si applica alla TARSU, quale tributo locale, nella fattispecie esaminata.
Legge n. 222 del 1985, articoli 2, comma 1, e 16
Le disposizioni riguardanti gli enti ecclesiastici e le attività religiose non determinano automaticamente l'esenzione dalla TARSU per immobili che producono rifiuti.
Legge n. 121 del 1985, articolo 7
Le garanzie derivanti dagli Accordi tra Stato e Chiesa non sono state ritenute sufficienti, in assenza di una specifica previsione normativa, a escludere l'imposizione TARSU.
D.Lgs. n. 507 del 1993, articolo 62, comma 5
La TARSU si collega alla disponibilità o detenzione di superfici suscettibili di produrre rifiuti; l'immobile cimiteriale non è stato considerato oggettivamente escluso dal presupposto impositivo.
D.P.R. n. 254 del 2003 e D.Lgs. n. 152 del 2006
I rifiuti cimiteriali, inclusi quelli derivanti da esumazioni, estumulazioni, attività di spazzamento o manutenzione del verde, rientrano tra i rifiuti urbani o assimilati e confermano la potenziale assoggettabilità dell'area.
Articolo 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di gravame deve essere denunciata come violazione dell'articolo 112 c.p.c. e non genericamente come vizio di motivazione.
Articolo 372 c.p.c.
Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza, ma le sentenze prodotte non sono state ritenute idonee a provare un giudicato esterno rilevante.
D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La natura ecclesiastica del proprietario o concessionario e la destinazione religiosa dell'immobile non comportano automaticamente l'esenzione dalla tassa sui rifiuti: occorre dimostrare una specifica esenzione normativa oppure l'oggettiva impossibilità dell'area di produrre o conferire rifiuti.
- Per escludere la TARSU è decisiva la concreta attitudine della superficie a produrre rifiuti, non la sola qualificazione dell'immobile come luogo di culto o area cimiteriale.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere formulata con precisione, distinguendo violazione di legge, omessa pronuncia, omesso esame e vizi di motivazione, e riportando gli atti e i documenti necessari a consentire il controllo della Corte.
- Il giudicato esterno relativo ad altre annualità è utilizzabile solo se riguarda le stesse parti e accerta questioni di fatto o di diritto aventi carattere permanente e decisivo; sentenze su annualità diverse o su vizi formali non sono normalmente sufficienti.
- L'omessa pronuncia deve essere dedotta ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., indicando esattamente la domanda o il motivo non esaminato e il relativo contenuto processuale.
- La legittimazione passiva nella tassa sui rifiuti dipende, in linea generale, dalla disponibilità o detenzione dell'area suscettibile di produrre rifiuti; la concessione di singoli loculi non esclude automaticamente la responsabilità del soggetto che conserva la disponibilità o gestione dell'area complessiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13741 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13742 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →