Corte di giustizia, Sentenza C-529/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017. — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH contro Hauptzollamt München. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Codice doganale – Articolo 29 – Determinazione del valore in dogana – Operazioni transfrontaliere tra società collegate – Accordo preventivo sul prezzo di trasferimento – Prezzo di trasferimento concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e da una rettifica forfettaria compiuta dopo la fine del periodo di fatturazione. — Causa C-529/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso che, nel sistema del codice doganale vigente all'epoca, un prezzo di trasferimento infragruppo soggetto a rettifica forfettaria ex post possa essere assunto come valore in dogana quando non sia predeterminato l'esito dell'aggiustamento. Ha quindi negato la possibilità di valorizzare ai fini doganali un importo che dipenda da una successiva correzione di fine periodo, senza sapere se essa sarà positiva o negativa. La seconda questione è rimasta assorbita.
Valore in dogana e prezzi di trasferimento infragruppo: irrilevante, ai fini dell'articolo 29 del codice doganale, un adeguamento forfettario ex post non determinato al momento dell'importazione.
La questione giuridica
Se gli articoli 28-31 del codice doganale consentano, ai fini della determinazione del valore in dogana, di considerare un prezzo di trasferimento infragruppo composto da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e da un successivo adeguamento forfettario ex post, anche quando al termine del periodo di fatturazione non è ancora noto se l'adeguamento sarà in aumento o in diminuzione; in subordine, se tale valore possa essere verificato e fissato tramite elementi di calcolo semplificati.
Principio di diritto
Gli articoli 28-31 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che non consentono di includere nel valore in dogana un valore di transazione composto, oltre che dall'importo inizialmente fatturato e dichiarato, anche da un adeguamento forfettario successivo alla chiusura del periodo di fatturazione, quando al momento dell'importazione non è possibile sapere se tale adeguamento sarà al rialzo o al ribasso. La Corte esclude che il codice doganale vigente permetta di tener conto di un simile aggiustamento ex post, poiché il sistema mira a un valore in dogana equo, uniforme e neutro, fondato sul prezzo effettivamente pagato o da pagare e, solo in casi specifici, rettificabile.
Norme richiamate
- Articoli 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario)
- Regolamento (CEE) n. 2454/93 (regolamento di applicazione)
- Articolo 267 TFUE
Valore in dogana e adeguamenti ex post dei prezzi di trasferimento infragruppo
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht München in materia di determinazione del valore in dogana di merci importate nell'ambito di operazioni tra società collegate. La questione centrale è se un accordo preventivo sul prezzo di trasferimento, che prevede un prezzo iniziale fatturato e un successivo adeguamento forfettario di fine periodo, possa essere preso in considerazione ai fini doganali quando non è ancora noto se l'adeguamento sarà a favore o a sfavore dell'importatore.
Fatti e procedimento principale
Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, società tedesca appartenente a un gruppo multinazionale, acquistava merci dalla controllante giapponese a prezzi infragruppo fissati secondo un accordo preventivo sul transfer pricing concluso con le autorità fiscali tedesche. Il sistema prevedeva una verifica periodica del margine operativo della società tedesca e, se necessario, una rettifica ex post mediante note di accredito o di addebito, secondo il metodo del "Residual Profit Split Method" conforme alle linee guida OCSE.
Nel periodo tra il 7 ottobre 2009 e il 30 settembre 2010, la società ha immesso in libera pratica oltre 1000 spedizioni, dichiarando come valore in dogana il prezzo inizialmente fatturato. Poiché il margine operativo risultava inferiore alla fascia obiettivo, è stato effettuato un adeguamento dei prezzi di trasferimento, con conseguente credito complessivo a favore della società importatrice. Quest'ultima ha chiesto il rimborso parziale dei dazi doganali versati; l'ufficio doganale ha respinto la domanda, ritenendo che il metodo non fosse compatibile con l'articolo 29 del codice doganale.
Normativa rilevante
La Corte richiama il sistema di determinazione del valore in dogana contenuto negli articoli 28-33 del regolamento (CEE) n. 2913/92:
- l'articolo 28 definisce l'ambito della disciplina del valore in dogana;
- l'articolo 29 stabilisce la regola principale del valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- gli articoli 30 e 31 prevedono metodi sussidiari quando il valore non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29;
- gli articoli 32 e 33 disciplinano rispettivamente gli elementi da aggiungere e quelli da escludere dal valore in dogana;
- l'articolo 78 consente la revisione della dichiarazione doganale dopo lo svincolo. Viene richiamato anche il regolamento (CEE) n. 2454/93 sulle dichiarazioni incomplete, in particolare l'articolo 256, relativo ai termini per integrare indicazioni o documenti mancanti in materia di valore in dogana.
Questioni pregiudiziali
Il giudice tedesco chiede in sostanza:
- se gli articoli 28-31 del codice doganale consentano di considerare come valore in dogana un prezzo di trasferimento composto da una componente iniziale e da un adeguamento forfettario successivo, anche se l'esito dell'aggiustamento non è noto al momento dell'importazione;
- in caso di risposta affermativa, se il valore in dogana possa essere verificato e fissato mediante elementi di calcolo semplificati.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda preliminarmente che il diritto doganale dell'Unione mira a un sistema equo, uniforme e neutro, volto a escludere valori arbitrari o fittizi e a riflettere il valore economico reale della merce importata. Il metodo prioritario è quello del valore di transazione ex articolo 29; i metodi degli articoli 30 e 31 operano solo in via successiva, qualora il prezzo effettivamente pagato o da pagare non sia determinabile.
Pur riconoscendo che il prezzo di transazione può, in linea generale, essere oggetto di rettifiche per evitare valori fittizi, la Corte osserva che i casi in cui la giurisprudenza ha ammesso adeguamenti ex post sono circoscritti a ipotesi specifiche, come il danneggiamento della merce prima dello svincolo o la scoperta di vizi nascosti che comportano rimborsi contrattuali. Queste situazioni si fondano su eventi oggettivi che incidono sul valore commerciale delle merci.
Nel caso di specie, invece, il sistema di prezzi di trasferimento non consente di sapere, al momento dell'importazione, se l'aggiustamento finale sarà positivo o negativo. La Corte rileva inoltre che il codice doganale, nella versione applicabile, non impone all'importatore di chiedere anche gli adeguamenti al rialzo né prevede un meccanismo che protegga l'autorità doganale dal rischio che vengano domandati solo gli adeguamenti al ribasso. Per tale ragione, ritiene che il codice doganale non consenta di prendere in considerazione un simile adeguamento ex post del valore di transazione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione dichiarando che gli articoli 28-31 del codice doganale non consentono di includere nel valore in dogana un valore di transazione concordato costituito da un importo inizialmente fatturato e dichiarato e da un adeguamento forfettario operato dopo la fine del periodo di fatturazione, quando non sia possibile sapere se l'adeguamento sarà al rialzo o al ribasso. Poiché la seconda questione era posta solo in caso di risposta affermativa alla prima, la Corte non vi provvede.
Principio affermato
Ai fini del valore in dogana, il prezzo di transazione deve essere determinabile sulla base di elementi oggettivi al momento rilevante; un aggiustamento forfettario ex post dei prezzi di trasferimento infragruppo, non predeterminato nel suo segno, non può essere integrato nel valore in dogana ai sensi degli articoli 28-31 del codice doganale vigente all'epoca della decisione.
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