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Sentenza

Sentenza n. 2552/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva e aggiudicazione definitiva del servizio di carico, scarico, movimentazione e distribuzione merci, con attribuzione al consorzio di 10 anziché 15 punti per il criterio degli ulteriori furgoni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio ha impugnato il verbale n. 8 del 17 aprile 2026, la valutazione dell’offerta tecnica, gli atti di gara e, con motivi aggiunti, la delibera n. 228 del 27 aprile 2026 di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata. Ha dedotto l’errore manifesto della commissione, la violazione della lex specialis e del principio di autovincolo, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Secondo il ricorrente, avendo offerto tre furgoni di tipologia superiore al Fiat Scudo previsto come dotazione minima obbligatoria, tutti e tre dovevano essere qualificati come “ulteriori”, con attribuzione di 15 punti invece dei 10 assegnati per due furgoni. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno sostenuto che il primo furgone costituisse la dotazione minima necessaria per la partecipazione e che il punteggio premiale spettasse soltanto ai mezzi aggiuntivi rispetto a tale dotazione. Sono state inoltre dedotte eccezioni relative alla disintegrità del contraddittorio, alla tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, all’irricevibilità dei motivi aggiunti e all’improcedibilità del ricorso introduttivo, ma il TAR non le ha esaminate perché ha ritenuto infondate le censure nel merito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo decisiva l’interpretazione della clausola dell’art. 8 del disciplinare relativa agli “ulteriori furgoni”. Il capitolato imponeva come requisito minimo la disponibilità permanente di un furgone Fiat Scudo, prevedendo l’esclusione in caso di mancanza. Il disciplinare, invece, attribuiva 10 punti per due furgoni e 15 punti per tre furgoni “ulteriori”. Il Collegio ha interpretato la locuzione in senso quantitativo: i mezzi premiabili sono quelli aggiuntivi rispetto al primo furgone necessario, non tutti quelli di modello superiore al Fiat Scudo. Poiché il consorzio aveva dichiarato nell’offerta la disponibilità complessiva di tre furgoni, senza indicare che tutti fossero ulteriori rispetto alla dotazione minima, la commissione ha correttamente attribuito il punteggio relativo a due mezzi ulteriori, pari a 10 punti. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui la lex specialis deve essere interpretata secondo il significato letterale e la connessione delle parole, senza integrazioni ermeneutiche volte a ricavare significati impliciti o inespressi; solo in presenza di un’ambiguità evidente può preferirsi il significato più favorevole al concorrente. Il consorzio è stato condannato alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, lett. c), capitolato speciale d’appalto

    L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto e servizi vari connessi anche alla movimentazione delle merci da/per i magazzini farmaceutico ed economale. In particolare il servizio comprende: [...] c) La messa a disposizione in maniera permanente per tutta la durata dell’appalto di n. 1 furgone (tipologia Fiat Scudo) senza alcun onere o spesa per l’Istituto (es.: assicurazione, bollo, ecc.)...

    La clausola individua la disponibilità di un furgone Fiat Scudo come dotazione minima obbligatoria del servizio.

  • art. 7 capitolato speciale d’appalto

    La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire n. 1 furgone (tipologia Fiat Scudo) messo a disposizione in maniera permanente per tutta la durata dell’appalto senza alcun onere o spesa per l’Istituto (es.: assicurazione, bollo, ecc.). La mancanza di questo requisito comporterà l’esclusione dalla gara...

    La disponibilità del primo furgone costituisce requisito minimo di partecipazione, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara.

  • art. 8 disciplinare di gara

    Ulteriori furgoni (superiore alla tipologia Fiat Scudo) messo a disposizione in maniera permanente per tutta la durata dell’appalto senza alcun onere o spesa per l’Istituto (es.: assicurazione, bollo, carburanti ecc.) – Punteggio massimo 15: – n. 2 furgoni 10 – n. 3 furgoni 15

    La previsione premiale riguarda i furgoni ulteriori rispetto al primo mezzo obbligatorio; la locuzione “ulteriori” va intesa quantitativamente, come quantità aggiuntiva rispetto alla dotazione minima.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Se, da un lato, è vero che nelle procedure di gara, ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, la giurisprudenza ha ritenuto talvolta applicabili le norme in materia di contratti - richiamando il criterio letterale e quello sistematico ex artt. 1362 e 1363 cod. civ. - tale indicazione deve essere correttamente intesa, non potendo in nessun caso le clausole della lex specialis essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo piuttosto essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione e, soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, preferendo il significato più favorevole al concorrente.

    L’interpretazione della lex specialis segue i criteri letterale e sistematico, ma non può introdurre significati impliciti o integrare il contenuto della clausola; il favor partecipationis opera soltanto quando il dato testuale sia evidentemente ambiguo.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, la lex specialis deve essere interpretata secondo il significato immediatamente ricavabile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione sistematica, senza attribuirle significati impliciti o procedere a integrazioni ermeneutiche.
  • Il significato più favorevole al concorrente può essere preferito soltanto quando il testo della clausola presenti un’evidente ambiguità; in assenza di ambiguità, prevale il significato letterale e coerente con l’assetto complessivo della disciplina di gara.
  • Quando la lex specialis distingue tra una dotazione minima obbligatoria e mezzi “ulteriori” oggetto di punteggio premiale, il primo mezzo necessario per l’ammissione non può essere conteggiato anche come mezzo aggiuntivo premiabile.
  • La valutazione dell’offerta deve rimanere ancorata al contenuto dichiarato nella documentazione di gara: non è consentito attribuire successivamente a mezzi già indicati la diversa qualificazione di “ulteriori” se tale caratteristica non emerge dall’offerta stessa.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

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