Cassazione Civile, Ordinanza n. 31021/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione della controversia tributaria mediante domanda e pagamento nei termini previsti dalla disciplina agevolativa richiamata, e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Non è stata dunque affrontata nel merito la censura dell'Agenzia contro la sentenza della CTR.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l'appello del contribuente avverso una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole, relativa a un avviso di accertamento per maggiori ricavi riferiti all'annualità 2006. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, rappresentando che la direzione provinciale competente aveva comunicato la presentazione da parte del contribuente di domanda di definizione agevolata ex artt. 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, con versamento effettuato nei termini.
Norme richiamate
artt. 6 e 7 D.L. n. 119/2018
richiamati come base della definizione agevolata presentata dal contribuente e come causa sopravvenuta di cessazione della materia del contendere
L. n. 136/2018
citata come legge di conversione del D.L. n. 119/2018
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce validamente a una definizione agevolata prevista dalla legge e provvede al pagamento nei termini, la controversia tributaria può estinguersi per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuta definizione del rapporto controverso, la Corte di cassazione non decide il ricorso nel merito ma dichiara l'estinzione del giudizio.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere deve risultare da un fatto idoneo a eliminare l'interesse alla decisione, come la definizione agevolata comunicata dall'amministrazione competente.
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