Cassazione Penale, Sentenza n. 33800/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della condanna irrevocabile per omicidio e tentata rapina (ergastolo) emessa dalla Corte di Assise d'appello di Napoli; il ricorso ha prodotto come "prove nuove" dichiarazioni (in particolare di Clemente Vinciguerra), perizia balistica (dr. Paludi), filmato/servizio RAI e articoli giornalistici del 22/10/1991, il manoscritto e le dichiarazioni di congiunti del collaboratore Lucio Addeo, nonché le sentenze di assoluzione dei coimputati Malinconico e Prisco. L'obiettivo era dimostrare l'inattendibilità del principale propalante (Addeo), che aveva riferito una confessione stragiudiziale del Nunziata, e quindi ottenere l'annullamento della condanna per mancata certezza sulla dinamica del fatto e mancato riscontro alle propalazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato il rigetto da parte della Corte di appello di Roma della terza istanza di revisione. Ha ritenuto che i "novi" prodotti non fossero idonei, da soli o unitamente al materiale già acquisito, a ribaltare il giudizio di colpevolezza: molte delle prove erano già state esaminate nei precedenti giudizi di revisione o non avevano sufficiente capacità dimostrativa; la confessione riferita da Addeo è stata ritenuta complessivamente corroborata da più elementi (dichiarazioni di Vinciguerra ritenute contenere particolari non desumibili dai media, il fallimento dell'alibi, la partecipazione nota del Nunziata a rapine analoghe, la perizia balistica e la condotta calunniatoria del ricorrente), sicché non sussisteva ragionevole dubbio idoneo a determinare la revisione del giudicato.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen., co.1, lett. c)
Definisce la nozione di "prove nuove" rilevanti per la revisione: prove che, nuove o non valutate, siano idonee da sole o unitamente a quelle acquisite a ribaltare la condanna; la Corte ha applicato il criterio restrittivo della "dimostratività" del novum.
art. 631 cod. proc. pen.
Stabilisce che gli elementi posti a fondamento della revisione devono essere tali da dimostrare che, se accertati, l'imputato deve essere prosciolto secondo gli artt. 529, 530 o 531; la Corte l'ha richiamato per valutare la persuasività dei nuovi elementi.
art. 192 cod. proc. pen., co.3
Regola il valore probatorio delle confessioni e la necessità di riscontri alla chiamata in reità: la Corte ha rilevato che la confessione stragiudiziale richiede riscontri esterni e ha valutato se i nuovi elementi costituissero tali riscontri.
art. 526 cod. proc. pen., co.1 e art. 495 cod. proc. pen., co.1
Norme sulla acquisizione e utilizzazione dei documenti in sede di giudizio d'appello; la Corte ha ritenuto regolare l'acquisizione documentale nel contraddittorio e ha discusso l'utilizzabilità dei filmati e articoli prodotti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 624/2001 e successive pronunce citate)
Principi interpretativi sul concetto di "prova nuova" (noviter reperta, noviter producta, noviter cognita) e sui limiti della revisione: il novum deve essere idoneo a incidere decisivamente sul giudicato; la Corte ha seguito queste linee guida.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una condanna definitiva è necessario proporre "prove nuove" che siano realmente nuove o non valutate e soprattutto dotate di capacità dimostrativa tale da poter ribaltare il giudicato; non è sufficiente una rinnovata lettura degli stessi elementi.
- La confessione stragiudiziale (chiamata in reità) necessita di riscontri esterni e specifici: la sua validità dipende dalla presenza di elementi che ne corroborino l'attendibilità, non dalla sola dichiarazione del propalante.
- Le assoluzioni di coimputati non producono automaticamente effetti sulle condanne altrui se le piattaforme probatorie sono differenti; occorre dimostrare un collegamento probatorio diretto e una incompatibilità oggettiva tra i diversi accertamenti.
- Prove documentali o dichiarazioni tardive (giornalistiche, filmati, testimonianze non valorizzate in precedenza) possono essere ammesse come novum solo se non erano già state valutate o se emergono nuovi elementi fattuali che ne accrescono la forza dimostrativa.
- La valutazione della credibilità di un collaboratore di giustizia si basa sulla coerenza del racconto, sulla costanza e sulla presenza di riscontri obiettivi; il mero pentimento, suicidio o dichiarazioni di terzi sulla presunta falsità non sono di per sé sufficiente per disconoscere le precedenti propalazioni, salvo elementi di riscontro concreti e decisivi.
- Il giudizio di revisione non è una nuova impugnazione di merito: i giudici verificano se il novum, comparato con il compendio probatorio già acquisito, genera una "decisiva incrinatura" della motivazione della condanna.
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