Cassazione Penale, Ordinanza n. 12861/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per avere sostituito la targa di un ciclomotore di provenienza furtiva, operazione eseguita su incarico di un terzo e dietro compenso in denaro. Con il primo motivo ha contestato l'acquisizione, da parte del giudice di primo grado, di una sentenza non ancora irrevocabile, deducendo un vizio processuale; con il secondo ha lamentato il vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti non fosse adeguatamente motivata; con il terzo e il quarto ha chiesto la riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale o, in subordine, in ricettazione; con il quinto ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p., sostenendo di avere avuto un apporto marginale nella condotta criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto privo di interesse perché la sentenza non irrevocabile acquisita non era stata in concreto utilizzata nel giudizio. Gli altri motivi sono stati considerati manifestamente infondati: la motivazione sulla responsabilità era sorretta dalla confessione dell'imputato e dai riscontri della polizia giudiziaria; la qualificazione come riciclaggio è stata ritenuta coerente con l'ammissione della sostituzione della targa, condotta idonea ad ostacolare l'accertamento della provenienza furtiva del ciclomotore; infine, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché l'imputato aveva non solo condiviso il proposito criminoso, ma aveva anche materialmente realizzato la condotta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
Richiamato solo come ipotesi alternativa di riqualificazione, esclusa perché i fatti integravano il riciclaggio e non il favoreggiamento personale.
art. 114 c.p.
L'attenuante del contributo di minima importanza è stata esclusa perché l'imputato non ha avuto un ruolo marginale, ma ha rafforzato e condiviso il proposito criminoso e ha materialmente eseguito la condotta.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca un vizio per l'acquisizione di un atto non irrevocabile quando l'atto stesso non risulti concretamente utilizzato nella decisione di merito, difettando in tal caso l'interesse attuale all'impugnazione.
- La motivazione sulla responsabilità è immune da censure quando il giudice di merito fonda il convincimento su una confessione dell'imputato corroborata da riscontri esterni specifici e immediati.
- Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi compie operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene di provenienza delittuosa, anche mediante sostituzione di elementi identificativi come la targa di un ciclomotore furtivo.
- La riqualificazione del fatto in favoreggiamento personale o in ricettazione non è consentita quando la condotta accertata presenti i requisiti tipici del riciclaggio, ossia l'attività diretta ad ostacolare la provenienza illecita del bene.
- L'attenuante del contributo di minima importanza richiede un apporto realmente marginale; essa non è riconoscibile a chi abbia materialmente realizzato una parte essenziale dell'azione criminosa o abbia rafforzato e condiviso il programma delittuoso.
Come è indicizzato
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