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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1712 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'esistenza e la scadenza del termine per il pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società sosteneva che la normativa non stabilisse un termine di pagamento per l'utente e che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'Amministrazione ha invece dedotto che la nota 1 dell'art. 21 impone il pagamento della tassa congiuntamente a quello della bolletta, sicché il termine per il tributo coincide con la scadenza contrattuale della bolletta stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione, ritenendo che il termine per il pagamento della tassa coincida con quello previsto per il pagamento della bolletta del servizio telefonico. L'avverbio "congiuntamente" non disciplina soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento, individuato per relationem rispetto alla scadenza della bolletta. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre la scadenza, la Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Nota 1: pagamento della tassa "congiuntamente" al pagamento della bolletta

    La norma collega il pagamento della tassa di concessione governativa al pagamento della bolletta e, secondo la Corte, determina non solo le modalità di versamento ma anche il termine di pagamento. La scadenza del tributo coincide quindi con quella contrattuale della singola bolletta.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2

    La disposizione è stata richiamata dall'Amministrazione in relazione alle conseguenze sanzionatorie del tardivo pagamento del tributo.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21777 del 2014

    Il precedente ha stabilito che, nella radiofonia mobile, il termine per il pagamento della tassa coincide con quello pattuito per il canone contrattuale, poiché il termine è determinato per relationem dalla scadenza delle bollette.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale impone il pagamento di un tributo "congiuntamente" a un altro pagamento, tale espressione può riferirsi anche al termine di pagamento e non soltanto alle modalità operative.
  • Se il termine del tributo è collegato per relationem alla scadenza della fattura o bolletta, il mancato pagamento entro quella scadenza può integrare tardivo versamento e giustificare l'applicazione delle sanzioni previste.
  • In una controversia analoga è necessario verificare il testo della norma, la scadenza contrattuale della fattura e l'effettiva data di pagamento; l'assenza di un termine espresso non esclude necessariamente che il termine sia ricavabile dal rinvio alla scadenza di un pagamento collegato.
  • Un orientamento consolidato della Corte di cassazione può determinare il rigetto della pretesa del contribuente anche quando il giudice di merito aveva interpretato diversamente la disciplina.

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