Sentenza del 16/07/2020 n. 15169 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione ha riclassato l'immobile da categoria A/2 classe 5 (rendita proposta Euro 415,75) a categoria A/7 (rendita attribuita Euro 795,34). Il ricorrente denunciava insufficiente motivazione dell'atto amministrativo e mancata indicazione degli elementi che giustificano la diversa classificazione, mancato contraddittorio/preventivo sopralluogo, erronea affermazione della CTR secondo cui la nuova categoria non sarebbe stata contestata e infine contestava la liquidazione delle spese di giudizio in appello come eccessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che, nelle procedure DOCFA, l'atto amministrativo che disattende la proposta del contribuente richiede motivazione adeguata ma ha precisato che quando la discrepanza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una valutazione tecnica sul valore economico del bene e gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono stati disattesi, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita è sufficiente. Nel caso di specie l'Ufficio non ha cambiato elementi di fatto ma ha effettuato una diversa valutazione tecnica ritenendo l'immobile un 'villino' (A/7): tale valutazione era coerente con foto, planimetria, posizione e caratteristiche dell'immobile, per cui la motivazione si è ritenuta sufficiente. La Corte ha inoltre affermato che la natura partecipativa della DOCFA esclude la necessità di un sopralluogo o di un contraddittorio preventivo. Il motivo relativo alle spese è stato dichiarato inammissibile per genericità. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione a favore dell'Agenzia delle Entrate (Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito) e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/2002.
Norme richiamate
Legge n. 241/1990, articolo 3
Rilevata dal ricorrente per il principio di dovere di motivazione degli atti amministrativi; la Corte conferma che la motivazione e' richiesta ma la sua estensione dipende dalla natura della discrepanza tra elementi dichiarati e attribuiti
Legge n. 212/2000, articolo 7
Citao dal ricorrente in relazione ai diritti del contribuente; la Corte non ha ritenuto violato il diritto di difesa dato che gli elementi di fatto non erano disattesi
Costituzione, articoli 3, 24 e 97
Richiamati come principi costituzionali invocati dal ricorrente (uguaglianza, tutela giurisdizionale, buon andamento); la Corte non ha riscontrato violazioni alla luce della motivazione amministrativa e del contraddittorio DOCFA
Decreto Legislativo n. 546/1992, articolo 1 comma 2
Citao nella censura sull'istruttoria e sul contraddittorio in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto comunque corretta la valutazione di merito anche indipendentemente dalla specifica eccezione
Articoli 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente in relazione alle statuizioni processuali e alla loro impugnazione; la Corte ha ritenuto non fondati i relativi censure
Decreto Legge 23 gennaio 1993 n. 16, art. 2 (convertito in L. 75/1993) e Decreto Ministeriale 19 aprile 1994 n. 701 (procedura DOCFA)
Norme di riferimento per la procedura DOCFA: la Corte specifica che, nel contesto DOCFA, l'ufficio che disattende la proposta del contribuente deve motivare ma la sufficienza della motivazione e' valutata in relazione al fatto che la discrepanza sia tecnica o derivi da elementi di fatto diversi
Cassazione, giurisprudenza citata (es. Cass. n. 3394/2014, n. 2268/2014, n. 31809/2018, n. 23237/2014, n. 21532/2013)
La Corte richiama ed armonizza precedenti indicanti che in alcuni casi la mera indicazione della classe e dei dati oggettivi puo' essere sufficiente, mentre in altri e' necessaria motivazione piu' puntuale quando risultano disattesi elementi di fatto forniti dal contribuente
DPR 115/2002, articolo 13
comma 1-quater e comma 1-bis citati in sentenza
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in capo al ricorrente se dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti
Massime di principio
- Nelle procedure DOCFA l'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo sussiste ma la sua estensione dipende dalla natura della discrepanza: se gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente non sono stati disattesi e la differenza deriva da una valutazione tecnica del valore economico, la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita può essere sufficiente
- Se invece l'Ufficio ritiene che gli elementi di fatto forniti dal contribuente siano inesatti o diversi, l'atto di rettifica deve specificare quali elementi sono stati ritenuti differenti e perché, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso
- La natura partecipativa della DOCFA riduce l'esigenza di un contraddittorio o di un sopralluogo preventivo: non e' obbligatorio che l'Amministrazione compia un sopralluogo prima di rettificare la classificazione quando la valutazione del valore economico è tecnica
- In sede di gravame e di cassazione, il giudice di merito puo' comunque esaminare la fondatezza della categoria attribuita anche se il contribuente non ha formulato una specifica contestazione formale sulla categoria, quando gli atti e le prove in causa consentono la valutazione
- Le impugnazioni sulle spese di giudizio devono essere motivate con riferimento specifico alle voci di tariffa e agli errori contestati; denunce generiche di eccessivita' sono inammissibili in cassazione
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