Ordinanza n. 641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV bis, n. 19878 del 2025, che aveva inciso sul diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita all'estero
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'istruzione e del merito ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio, chiedendo la sospensione della sua esecutorietà. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda un provvedimento di diniego del riconoscimento della formazione seguita dal privato nel Paese di provenienza, ai fini dell'accesso a una professione regolamentata nel Paese di destinazione. Il Ministero ha sostenuto, in sostanza, che il diniego contenesse una diffusa disamina della formazione svolta e della sua idoneità o inidoneità rispetto all'accesso professionale, in conformità alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris dell'appello, poiché la sentenza appellata avrebbe erroneamente ritenuto carente la motivazione del diniego: il provvedimento amministrativo, invece, recava una diffusa disamina della formazione seguita nel Paese di provenienza e della relativa idoneità all'accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione, in conformità alla direttiva 2005/36/CE. Tale profilo è stato ritenuto assorbente, senza esaurire la cognizione sul merito. L'appello cautelare è stato accolto e, per l'effetto, è stata sospesa l'esecutorietà della sentenza del TAR. È stata fissata l'udienza pubblica del 1° luglio 2026 per la trattazione del merito dell'appello. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare in appello e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata; il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti le relative condizioni nella cognizione sommaria.
direttiva 2005/36/CE
Rileva quale normativa europea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali; il diniego è stato ritenuto conforme in quanto fondato sulla disamina della formazione seguita e della sua idoneità all'accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare dell'appello, la sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado può essere disposta quando, a una cognizione sommaria, emerga il fumus boni iuris dell'impugnazione e il giudice individui un profilo assorbente ai fini cautelari.
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali estere, il diniego è adeguatamente istruito e motivato quando esamina la formazione seguita nel Paese di provenienza e ne valuta l'idoneità rispetto all'accesso alla professione regolamentata nel Paese di destinazione, in conformità alla direttiva 2005/36/CE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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