Sentenza del 11/05/2018 n. 11461 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale sostenendo, da un lato, che l'atto di appello fosse specifico e non dovesse essere dichiarato inammissibile e, dall'altro, che la sentenza avesse omesso di esaminare: la corretta notifica degli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle, la corrispondenza tra gli identificativi degli avvisi e quelli indicati nelle cartelle e l'avvenuto pagamento delle imposte. Hanno inoltre denunciato vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una ratio decidendi diversa da quella effettivamente adottata dalla CTR e perché non individuavano adeguatamente un fatto storico controverso e decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza: i contribuenti non avevano trascritto integralmente le relate di notifica e gli atti necessari a dimostrare la denunciata difformità. Anche il quarto motivo è stato respinto perché non risultava dimostrato che i pagamenti riguardassero proprio gli immobili e gli importi oggetto della controversia. La Corte ha inoltre affermato che, una volta divenuti definitivi gli avvisi di accertamento regolarmente notificati, i relativi vizi e i fatti estintivi anteriori alla loro notifica non possono essere fatti valere impugnando successivamente la cartella, salvo vizi propri della cartella o mancata conoscenza dell'atto impositivo. I ricorrenti sono stati condannati a rimborsare al Comune di Rende le spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
sanziona con l'inammissibilità la mancanza o l'incertezza dell'esposizione sommaria del fatto, degli estremi della sentenza impugnata e dei motivi specifici del gravame
L'atto di appello tributario deve contenere motivi specifici. Nel caso concreto, tuttavia, la CTR non aveva dichiarato inammissibile l'appello, ma lo aveva rigettato ritenendo definitiva la pretesa tributaria.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo di ricorso per cassazione deve riguardare un preciso fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo; non è sufficiente contestare una questione giuridica, la lettura complessiva dell'atto o la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
Art. 366-bis c.p.c.
è richiesta un'illustrazione chiara e sintetica dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata
Per i ricorsi soggetti alla disposizione ratione temporis, la censura motivazionale doveva indicare chiaramente il fatto controverso, le ragioni dell'omissione o insufficienza e la sua decisività.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Il libero apprezzamento delle prove appartiene al giudice di merito e, di regola, non può essere sostituito dalla diversa valutazione della parte in sede di legittimità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
La cartella successiva a un avviso di accertamento divenuto definitivo può essere impugnata, in linea generale, per vizi propri; non consente di rimettere in discussione il merito o i vizi dell'avviso ormai non impugnato.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi contesta la valutazione di documenti o notifiche deve riprodurne nel ricorso il contenuto rilevante e indicare dove e come siano stati prodotti e discussi, consentendo alla Corte di verificare direttamente la censura.
Massime di principio
- Gli atti tributari devono essere contestati nella fase processuale corretta: se un avviso di accertamento è stato validamente notificato e non viene impugnato, diventa definitivo e non può essere normalmente contestato per la prima volta contro la successiva cartella.
- La cartella esattoriale può essere impugnata per vizi propri, come difetti della sua notificazione o del contenuto, ma non per rimettere in discussione il merito dell'avviso presupposto ormai definitivo, salvo mancata conoscenza dell'avviso.
- Un pagamento effettuato prima della notifica dell'avviso deve essere eccepito contro l'avviso stesso e documentato in modo puntuale, dimostrando la riferibilità agli immobili, ai periodi d'imposta e agli importi controversi.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia letto male gli atti o valutato diversamente le prove: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo omesso o travisato e rispettare rigorosamente l'onere di trascrizione e localizzazione dei documenti.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non riesamina autonomamente notifiche, pagamenti e documenti quando la motivazione del giudice di merito è logicamente sufficiente e la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
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