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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-85/26

Order of the President of the General Court of 17 April 2026. — European Institute for Innovation through Health Data v Innovative Health Initiative Joint Undertaking. — Interim relief – Research and technological development – Framework Programme for Research and Innovation ‘Horizon 2020’ (2014-2020) – Grant agreements – Final audit report – Application for interim measures – No urgency. — Case T-85/26 R

Giurisprudenza europea62026TO0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta da un beneficiario di grant agreements Horizon 2020 contro un final audit report che contestava l’ammissibilità di costi del personale. La decisione si fonda esclusivamente sul mancato superamento del requisito dell’urgenza: le allegazioni di difficoltà finanziarie e di danno reputazionale sono state ritenute generiche o non provate. Non è stato quindi necessario esaminare il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.

Rigetto di una domanda di misure provvisorie volta a sospendere l’esecuzione di un final audit report relativo a sovvenzioni Horizon 2020, per difetto del requisito dell’urgenza.

La questione giuridica

Se la Corte debba sospendere, in via cautelare, l’esecuzione e l’"enforcement" del final audit report del 12 settembre 2025, relativo alla contestazione di costi del personale dichiarati nell’ambito di tre convenzioni di sovvenzione Horizon 2020, alla luce dei requisiti per le misure provvisorie e, in particolare, dell’urgenza.

Principio di diritto

Le misure provvisorie possono essere concesse solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; in materia di pregiudizio finanziario, l’urgenza richiede prova specifica e documentata che, senza la sospensione, la parte sarebbe esposta a un rischio per la propria viabilità finanziaria prima della decisione di merito o a un danno irreparabile non adeguatamente risarcibile ex post. Nel caso di specie, la domanda è stata respinta perché il ricorrente non ha fornito elementi concreti sulla propria situazione finanziaria, ha fatto valere anche danni asseritamente subiti da terzi e non ha dimostrato un pregiudizio reputazionale grave, imminente e irreparabile.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2021/2085
  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2085
  • Articolo 272 TFUE
  • Articoli 268 e 340 TFUE
  • Articolo 36 dei grant agreements at issue

Rigetto della domanda di misure provvisorie contro un final audit report Horizon 2020

Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea, decidendo in sede cautelare nel procedimento T-85/26 R, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione e dell’"enforcement" di un final audit report riguardante tre progetti finanziati nell’ambito di Horizon 2020. La controversia nasce dalla contestazione, da parte dell’IHI Joint Undertaking, dell’ammissibilità di taluni costi del personale dichiarati dal beneficiario in base a contratti conclusi non con persone fisiche, ma con società unipersonali.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente è una organizzazione internazionale senza scopo di lucro, costituita in Belgio. Essa aveva partecipato, in qualità di beneficiaria, ai tre grant agreements relativi ai progetti "ConcePTION", "EU-PEARL" e "H2O". A seguito di un audit ex post gestito dal servizio di audit della Commissione, il rapporto finale del 12 settembre 2025 ha qualificato come inammissibili alcuni costi del personale, osservando che i contratti con i consulenti interni erano stati conclusi con persone giuridiche controllate dai consulenti stessi e non direttamente con le persone fisiche, come richiesto dalle annotazioni all’articolo 6.2.A.2 dei rispettivi accordi.

La Commissione e l’IHI Joint Undertaking hanno condiviso le conclusioni dell’audit. Successivamente, l’IHI Joint Undertaking ha avviato una procedura di recupero, preannunciando la volontà di recuperare una somma nell’ambito del progetto EU-PEARL. Parallelamente, la ricorrente ha promosso un’azione di merito ai sensi dell’articolo 272 TFUE, chiedendo l’interpretazione degli accordi in senso favorevole all’ammissibilità dei costi contestati, oppure, in subordine, la declaratoria di disparità di trattamento o di abuso di diritto.

Domanda cautelare

Con ricorso separato, la ricorrente ha chiesto, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la sospensione dell’esecuzione e dell’"enforcement" del rapporto di audit finale fino alla definizione del giudizio di merito. L’IHI Joint Undertaking ha chiesto il rigetto della domanda cautelare.

Quadro normativo richiamato

Il Presidente del Tribunale richiama:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, che disciplinano la sospensione degli atti impugnati e le misure provvisorie;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, in relazione alla competenza del Tribunale;
  • l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare il requisito che la domanda indichi oggetto, urgenza e fumus;
  • l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, in materia di spese;
  • il regolamento (UE) 2021/2085, che istituisce le joint undertakings nell’ambito di Horizon Europe, con richiamo all’articolo 3, paragrafo 1;
  • gli articoli 268 e 340 TFUE, richiamati per il principio secondo cui il danno finanziario può, in linea di massima, essere riparato con azione risarcitoria;
  • l’articolo 36 dei grant agreements, evocato dalla ricorrente in relazione alla riservatezza.

Ragionamento del Tribunale sull’urgenza

Il Tribunale ribadisce che le misure provvisorie hanno natura eccezionale, poiché gli atti dell’Unione si presumono legittimi e, in linea di principio, i ricorsi non hanno effetto sospensivo. La concessione della sospensione richiede condizioni cumulative: fumus boni iuris, urgenza e, se del caso, bilanciamento degli interessi.

Nel caso concreto, il giudice sceglie di esaminare anzitutto l’urgenza. Ricorda che essa sussiste solo se il richiedente dimostra che non può attendere la decisione nel merito senza subire un danno grave e irreparabile. Quando il pregiudizio è di natura finanziaria, occorre provare, con elementi specifici e documentati, che l’assenza della misura comporterebbe un rischio per la viabilità finanziaria dell’impresa o una lesione non adeguatamente quantificabile e quindi non riparabile ex post.

Il Tribunale osserva che la ricorrente si era limitata ad allegare una forte pressione finanziaria, un serio rischio di difficoltà economiche e un irreversibile danno economico, ma senza fornire dati concreti sulla propria situazione patrimoniale o documentazione idonea a dimostrare, ad esempio, la compromissione della continuità operativa. Tali allegazioni sono state ritenute insufficienti.

Quanto al pregiudizio asseritamente subito dai partner della ricorrente, il giudice richiama la giurisprudenza secondo cui il richiedente non può fondare l’urgenza su danni arrecati a terzi o all’interesse generale. Di conseguenza, le conseguenze economiche lamentate da altri soggetti del consorzio non erano rilevanti ai fini della cautela.

Infine, il Tribunale respinge anche l’argomento relativo al danno reputazionale. La ricorrente non aveva prodotto prove precise e obiettive che dimostrassero un pregiudizio grave e irreversibile alla reputazione professionale, alla futura eleggibilità per finanziamenti o alla partecipazione a progetti in corso. Il danno prospettato è stato giudicato ipotetico e strettamente connesso agli effetti economici della decisione di audit.

Decisione e dispositivo

Poiché l’urgenza non è stata dimostrata, la domanda cautelare è stata respinta senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principi pratici per gli operatori

La pronuncia conferma che, nelle controversie su audit e recupero di somme relative a grant agreements UE, la sospensione cautelare richiede una prova particolarmente rigorosa del danno imminente. Per avvocati e consulenti, ciò implica la necessità di corredare la domanda con bilanci, cash flow, prospetti di tesoreria, elementi sulla continuità aziendale e ogni altra prova concreta del rischio di irreparabile compromissione finanziaria. Non sono sufficienti allegazioni generiche né il richiamo a ripercussioni su partner o reputazione, se non supportate da evidenze oggettive.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisoriericerca e innovazionesovvenzioni europeeaudit e recupero di sommeresponsabilità patrimoniale e reputazione

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