Sentenza n. 5057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio di appello riguardava esclusivamente la misura delle spese liquidate dal TAR nel giudizio di ottemperanza. L’appellante ha dedotto l’inadeguatezza della liquidazione, chiedendo la riforma della sentenza sul capo relativo alle spese. Il giudicato civile posto in esecuzione aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi analoghi. Ha quindi riformato parzialmente la sentenza del TAR, liquidando in euro 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato a rimborsare il contributo unificato versato o anticipato per i ricorsi di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di appello sono state compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’impugnazione e delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La controversia è stata decisa nell’ambito del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
La disposizione consente al giudice di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente esposti i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Nelle sentenze semplificate è ammessa una motivazione sintetica, anche mediante richiamo a un precedente conforme.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
È la disposizione in base alla quale il giudicato civile aveva riconosciuto al docente il beneficio economico della Carta elettronica per il docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello avente a oggetto esclusivamente la liquidazione delle spese di un giudizio di ottemperanza, il giudice può riformare parzialmente la decisione di primo grado determinando direttamente l’importo ritenuto congruo, senza rimettere la causa al primo giudice.
- L’accoglimento solo parziale dell’appello sulle spese può giustificare la compensazione delle spese del grado di appello, soprattutto quando sussistano incertezze interpretative sui criteri di liquidazione.
- Il giudice amministrativo può motivare sinteticamente mediante richiamo a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., purché il rinvio individui l’indirizzo applicato e renda comprensibile la ratio della decisione.
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