Ordinanza n. 833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato, applicando il criterio del fumus boni iuris nella fase cautelare e tenuto conto della cognizione sommaria propria di tale fase, ha ritenuto che le censure dedotte in primo grado non presentassero, allo stato, elementi di concreta fondatezza. Ha quindi respinto l'appello cautelare, lasciando impregiudicato l'esame pieno delle censure da parte del TAR in sede di merito. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia - Milano che non aveva accolto la domanda cautelare contro la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia - Milano, Sezione III, concernente il provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di censura dedotti in primo grado o in appello; il Consiglio di Stato si limita a rilevare che le censure formulate in primo grado dovranno essere adeguatamente esaminate dal TAR nella fase di merito.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, caratterizzata da cognizione sommaria, la misura cautelare può essere negata quando le censure prospettate non presentino, allo stato degli atti, elementi di concreta fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris, ferma restando la loro piena valutazione nel giudizio di merito.
- Il rigetto dell'appello cautelare fondato sull'assenza di fumus allo stato degli atti non pregiudica l'esame definitivo delle censure da parte del giudice di primo grado nella fase di merito.
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