Cassazione Civile, Ordinanza n. 12092/2023 del 08/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una cooperativa operante nei servizi di autopubbliche contro un'altra cooperativa, ritenuta da quella attrice una società "germinata" dalla prima, e contro la persona che aveva ricoperto in passato il ruolo di vice presidente della cooperativa attrice, poi presidente della nuova cooperativa. In appello era stato accertato che, nel 2012, erano stati posti in essere atti di concorrenza sleale consistiti: nello storno di 180 soci artigiani passati dalla cooperativa attrice alla concorrente, dopo l'invio di messaggi non veritieri sul presunto trasferimento di sede della prima; e nella reintestazione alla cooperativa concorrente della licenza d'uso di un software gestionale, ottenuta tramite comunicazioni ingannevoli alla società licenziante. La Corte d'appello aveva però negato il risarcimento del danno per difetto di prova del quantum, pur disponendo la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c. In Cassazione la cooperativa concorrente ha dedotto: insussistenza dell'idoneità dannosa delle condotte e assenza di prova del danno; impossibilità di disporre la pubblicazione della sentenza in mancanza di danno; e mancata prova di un accordo tra le società sulla reintestazione del software. La persona fisica ha dedotto: difetto di legittimazione passiva perché non imprenditrice né concorrente; insussistenza dell'idoneità dannosa delle condotte; impossibilità della pubblicazione della sentenza; e mancata prova dell'accordo sulla licenza software.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla legittimazione passiva della persona fisica, osservando che la sua responsabilità poteva rilevare in quanto legata funzionalmente alla cooperativa avvantaggiata e autrice materiale delle condotte contestate. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a contestare l'accertamento di merito sull'idoneità potenzialmente dannosa delle condotte e sulla sussistenza del danno, ribadendo che la concorrenza sleale è illecito di pericolo e che, per la tutela ex art. 2598 c.c., è sufficiente l'idoneità della condotta a danneggiare l'altrui impresa, non la prova del danno effettivo. Ha inoltre affermato che la qualità mutualistica di una cooperativa non esclude la sua qualità di imprenditore commerciale né la possibilità di un danno economico. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla pubblicazione della sentenza, chiarendo che tale misura ex art. 2600 c.c. ha natura autonoma e può essere disposta anche in assenza di danno risarcibile, rientrando nel potere discrezionale del giudice. Le censure sulla reintestazione del software sono state dichiarate inammissibili perché generiche e dirette a una rivalutazione del fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i due ricorrenti e poste solidalmente a loro carico in favore della controricorrente.
Norme richiamate
art. 2105 c.c.
Richiamato solo come norma invocata nei fatti di causa per la responsabilità contrattuale del dipendente; la Corte d'appello l'aveva esclusa perché la persona fisica aveva cessato il rapporto di lavoro anni prima dei fatti.
art. 2598 c.c.
La concorrenza sleale ex n. 3 è un illecito di pericolo: è sufficiente che la condotta sia contraria alla correttezza professionale e idonea a danneggiare potenzialmente l'altrui azienda, senza necessità di prova del danno effettivo o del nesso causale in concreto con la perdita subita.
art. 2600 c.c.
La pubblicazione della sentenza ha natura autonoma e sanzionatoria rispetto al risarcimento; può essere disposta anche se il danno non è provato, ed è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
art. 2049 c.c.
Richiamato per affermare la responsabilità dell'imprenditore che si avvale della condotta del dipendente, in presenza di un nesso di occasionalità necessaria con l'incarico affidato.
art. 2043 c.c.
Richiamato come possibile titolo di responsabilità del terzo che agisca senza collegamento con l'imprenditore avvantaggiato, ma non come base della decisione nel caso concreto.
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute in parte infondate e in parte inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 327 c.p.c.
Richiamato ai fini della tempestività dei ricorsi nel termine lungo di impugnazione.
art. 83, DL 18/2020
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 36, comma 1, DL 23/2020
Richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali nel periodo emergenziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, ma il testo disponibile è tronco e non consente di ricostruirne integralmente l'applicazione.
Massime di principio
- L'azione per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. tutela anche contro condotte solo potenzialmente dannose: non è necessario dimostrare un danno già verificatosi, essendo sufficiente l'idoneità obiettiva dell'atto a danneggiare l'impresa concorrente.
- La legittimazione passiva per atti di concorrenza sleale può estendersi al soggetto che agisca in collegamento con l'imprenditore avvantaggiato o nell'interesse di quest'ultimo; in difetto di tale relazione, la condotta del terzo può eventualmente integrare un illecito aquiliano, non concorrenziale.
- La qualità di cooperativa e il fine mutualistico non escludono la qualità di imprenditore commerciale, quando l'attività sia connotata da obiettiva economicità; conseguentemente può configurarsi un pregiudizio economicamente rilevante anche per una cooperativa.
- La pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c. ha funzione autonoma rispetto al risarcimento del danno e può essere ordinata anche se il danno non sia stato provato, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Le censure di legittimità che contestano l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili quando, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a una rivalutazione del merito.
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