Sentenza n. 2547/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale – Municipio Roma X del 8 aprile 2022, recante nn. Rep. CO/741/2022 e Prot. CO/40711/2022 con cui (e nella parte in cui) il Direttore dell'Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo i) ha esteso la durata delle precedenti concessioni demaniali marittime (già dichiarate scadute al 31 dicembre 2020) fino a “non oltre al 31 dicembre 2022” e ii) si è riservato, in attesa di attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza di difformità e/o abusi edilizi e occupazioni sine titulo sui lotti messi a gara, di aggiudicare o revocare i bandi in questione per la stagione balneare successiva; - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per l'accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. - dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere concludendo la procedura per l'affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per la gestione degli stabilimenti balneari sul litorale del Municipio X indetta con Determinazione Dirigenziale n. CO/3040/2020 del 22 dicembre 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale dell'8 aprile 2022 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 le concessioni demaniali marittime già scadute e si è riservata di aggiudicare o revocare le procedure di gara all'esito delle verifiche su abusi edilizi e occupazioni sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura indetta il 22 dicembre 2020 per l'affidamento di 37 concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, risultando prima classificata per il lotto n. 10. Ha impugnato la determinazione dirigenziale dell'8 aprile 2022 nella parte in cui aveva disposto una proroga tecnica delle concessioni precedenti, già scadute il 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2022, chiedendo altresì l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere la procedura di gara. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dei principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, confusione, perplessità, contraddittorietà e sviamento. Secondo la ricorrente, la decisione di svolgere ulteriori verifiche su irregolarità, difformità e abusi edilizi prima dell'aggiudicazione non era sorretta da circostanze sopravvenute, poiché l'amministrazione avrebbe già verificato la situazione urbanistico-edilizia dei lotti e l'avrebbe rappresentata nelle schede descrittive allegate al bando. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei principi eurounitari di trasparenza e libera concorrenza, dell'art. 49 TFUE, dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, degli stessi principi di correttezza, buona fede, efficacia, imparzialità e trasparenza, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, confusione, perplessità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che l'art. 106 d.lgs. 50/2016 non fosse applicabile e che i principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 non giustificassero la proroga, riferendosi a rapporti concessori ancora in essere, mentre le concessioni interessate erano già scadute. La proroga, inoltre, non sarebbe stata funzionale alla conclusione della procedura, ma avrebbe consentito il prolungamento di rapporti concessori ormai cessati. La ricorrente ha anche chiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia la domanda di accertamento dell'obbligo di concludere la procedura, poiché nelle more Roma Capitale aveva proseguito l'iter selettivo adottando il provvedimento di esclusione della ricorrente, sia la domanda di annullamento della proroga, avendo l'atto esaurito i propri effetti e avendo la richiesta di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a. manifestato il venir meno dell'interesse all'annullamento. Ha quindi esaminato la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori e l'ha respinta. Il Collegio ha ritenuto non pretestuosa né manifestamente irragionevole la motivazione posta a fondamento della proroga tecnica: l'amministrazione doveva verificare la presenza di difformità edilizie, abusi e occupazioni sine titulo prima della consegna dei beni e dell'avvio delle attività, in un contesto caratterizzato dal precedente contenzioso, dalla revoca e dal riavvio della procedura e dall'imminenza della stagione balneare 2022. Le verifiche non puntualmente definite avrebbero potuto determinare contestazioni nella fase di consegna e compromettere il regolare avvio della stagione. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva contestato specificamente tutte le autonome ragioni addotte dall'amministrazione, tra cui la necessità di affidare contemporaneamente tutti i lotti non liberi per evitare disparità di trattamento, considerato che per alcuni lotti non erano state presentate offerte. I due motivi, diretti a dimostrare la pretestuosità della proroga, sono stati pertanto ritenuti infondati. Il ricorso è stato respinto; le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente lo ha invocato sostenendo il difetto di adeguata motivazione della proroga; il TAR ha invece ritenuto sufficientemente giustificata la scelta amministrativa.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza, efficacia e buon andamento; il TAR non ha ravvisato violazioni nella proroga contestata.
art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016
Richiamato dall'amministrazione quale base della proroga tecnica; la ricorrente ne ha contestato l'applicabilità, ma la decisione ha fondato il rigetto sulla non pretestuosità e non manifesta irragionevolezza delle ragioni concrete della proroga.
art. 49 TFUE
Invocato dalla ricorrente in relazione alla libertà di stabilimento e ai principi di trasparenza e concorrenza; il TAR non ha ravvisato una violazione.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Invocato dalla ricorrente quale parametro eurounitario in materia di trasparenza e selezione concorrenziale nell'assegnazione di risorse pubbliche; il TAR ha respinto la censura.
art. 31 c.p.a.
Indicato dalla ricorrente quale fondamento dell'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta definizione dell'iter amministrativo.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto, proposta dopo il venir meno dell'interesse all'annullamento e in prospettiva risarcitoria, è stata esaminata nel merito e respinta.
art. 117 c.p.a.
Indicato quale fondamento dell'azione avverso il silenzio e dell'obbligo di provvedere; la relativa domanda è stata dichiarata improcedibile perché l'amministrazione aveva proseguito e definito l'iter procedimentale nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- Una domanda di annullamento diviene improcedibile quando l'atto impugnato ha esaurito i propri effetti e il ricorrente manifesta, anche implicitamente attraverso la richiesta di mero accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori, il venir meno dell'interesse alla rimozione dell'atto.
- La domanda di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere respinta quando le ragioni poste dall'amministrazione a fondamento dell'atto non risultano pretestuose né manifestamente irragionevoli rispetto al contesto concreto e all'obiettivo perseguito.
- È ragionevole una proroga temporanea delle concessioni demaniali nelle more della definizione di una procedura selettiva quando l'amministrazione debba previamente verificare abusi edilizi, difformità e occupazioni sine titulo suscettibili di incidere sulla consegna dei beni e sull'avvio delle attività, soprattutto in prossimità della stagione di riferimento.
- Il ricorrente che contesti la legittimità di un provvedimento deve confrontarsi puntualmente con tutte le autonome ragioni motivazionali poste dall'amministrazione a suo fondamento; la mancata contestazione di una ragione autonoma è idonea a sostenere il rigetto delle censure.
- La domanda diretta a ottenere la conclusione di una procedura amministrativa diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione prosegue l'iter e adotta un provvedimento conclusivo o comunque idoneo a definire la posizione del ricorrente.
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