Cassazione Penale, Sentenza n. 7652/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per i reati di sostituzione di persona e truffa aggravata (giudizio abbreviato, pena anni 3 e euro 1.000). Il ricorso deduceva: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla sorella Fannì Manca, in quanto già gravata da indizi di reità al momento dell'assunzione (quindi non idonea a essere trattata come persona informata dei fatti) e mancanza di prova della effettiva disponibilità della carta Postepay da parte dell'imputato; 2) vizio di motivazione sulla qualificazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 c.p.; 3) errata applicazione della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche; 4) errata dosimetria della pena.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: le dichiarazioni rese da Fannì Manca sono risultate "patologicamente inutilizzabili" ai sensi dell'art. 63, comma 2 c.p.p., perché la stessa era già sostanzialmente raggiunta da indizi di reità al momento della presa delle dichiarazioni e dunque dovevano esser raccolte con le garanzie di legge. Poiché la prova della disponibilità della carta Postepay sull'elemento centrale della condanna poggiava su tali dichiarazioni, la sentenza di merito è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno. Le restanti doglianze (circostanze aggravanti, recidiva, dosimetria) sono state assorbite e non decise nel merito.
Norme richiamate
art. 63, comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni 'eteroaccusatorie' rese da persona già raggiunta da indizi di reità al momento dell'assunzione siano "patologicamente inutilizzabili" e quindi non valutabili nemmeno nel rito abbreviato; ne consegue che ogni decisione che si fondi su tali atti è viziata.
art. 61, n. 5 cod. pen.
Norma sull'aggravante per essersi approfittato della particolare vulnerabilità della persona offesa. La Corte ha richiamato la necessità che i giudici di merito motivino adeguatamente la sussistenza di tale circostanza; nel caso concreto le contestazioni difensive non sono state esaminate nel dettaglio poiché la corte ha ritenuto assorbite le questioni dopo annullamento per vizio probatorio.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti equivalenti. È richiamata nelle censure difensive relative al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; la Cassazione non si è pronunciata nel merito perché ha deciso per l'annullamento basato sull'inutilizzabilità probatoria.
giurisprudenza (Sez. U., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro)
Precedente richiamato per il principio secondo cui, anche nel rito abbreviato, non possono essere valorizzati atti affetti da nullità assoluta o da 'inutilizzabilità patologica'; la Cassazione ha confermato la portata vincolante di tale principio.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da soggetti che, al momento della acquisizione, sono già raggiunti da indizi di reità (o risultano identificati come beneficiari diretti/complici della condotta) sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2 c.p.p.; non possono formare la base probatoria di una condanna, neppure nel rito abbreviato.
- Nel giudizio abbreviato non è ammessa deroga alla rilevabilità di nullità assolute o all'inutilizzabilità patologica degli atti: i vizi gravi di prova devono essere valutati d'ufficio e possono condurre all'annullamento.
- Quando la prova centrale di responsabilità poggia su atti potenzialmente viziati, la loro esclusione può compromettere l'intero impianto probatorio e determinare l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Le censure relative a circostanze aggravanti, recidiva e dosimetria devono essere comunque formulate e motivatamente affrontate in sede di merito, ma possono rimanere assorbite se la Corte di legittimità annulla per vizio probatorio principale.
- In situazioni analoghe, è fondamentale verificare lo status processuale e le garanzie offerte al dichiaratore (persona informata vs indagato) prima di affidarsi alle sue dichiarazioni; in caso di dubbio, chiedere esclusione o acquisizione con le garanzie previste.
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